Somministrazione a termine illegittima e danno comunitario nel pubblico impiego (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13681 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
I contratti di somministrazione a termine sono regolati dalle norme del contratto di lavoro a tempo determinato nei limiti di compatibilità, ivi compresa la specificazione per iscritto della causale, la cui omissione è sanzionata a pena di nullità. L’illegittimità del contratto commerciale di somministrazione riverbera i propri effetti sui rapporti tra lavoratore e utilizzatore, realizzando la sostituzione, dal lato datoriale, della somministrante con l’utilizzatore. Nel pubblico impiego resta però esclusa, nonostante l’illegittimità del termine, la conversione del rapporto a tempo indeterminato e, in assenza di essa, l’applicazione diretta dell’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010. Tale norma è applicabile in via indiretta, perché il diritto interno persegue il fine preventivo dell’abuso nel contesto contrattuale della somministrazione, riportando la disciplina a quella del contratto a termine con clausola di durata illegittima.

Il Fatto

Il lavoratore, impiegato amministrativo, aveva prestato attività in forza di plurimi contratti di somministrazione a termine, dapprima per un ente poi succeduto dall’INPS, attraverso società somministratrici. Adiva il giudice del lavoro chiedendo la declaratoria di illegittimità dei contratti e la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato in capo alle società, con il diritto all’indennità risarcitoria ex art. 32, l. n. 183/2010 o, in subordine, il risarcimento del danno per l’illegittima risoluzione.

Il Tribunale rigettava in parte la domanda. La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma, confermava l’illegittimità dei contratti e riconosceva il danno comunitario nella misura di dodici mensilità. Avverso tale decisione ricorreva per cassazione il solo INPS, affidando l’impugnazione a un unico motivo, articolato in due censure.

La Motivazione della Corte

Con la prima censura l’Istituto sosteneva che, per ragioni di specialità del fenomeno del lavoro interinale, al contratto di somministrazione sarebbe richiesta una mera indicazione di causale, senza l’applicazione delle regole limitative e di specificazione proprie dei contratti a tempo determinato secondo il d.lgs. n. 368/2001, all’epoca vigente. La seconda censura criticava l’applicazione delle regole sul risarcimento del danno per abusiva reiterazione anche al caso della somministrazione.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato in entrambe le parti, dando continuità all’orientamento già espresso in decisioni rese su fattispecie similari e richiamandone la motivazione ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ..

Il Collegio ha premesso che i contratti di somministrazione a termine sono regolati dalle norme del contratto a tempo determinato nei limiti di compatibilità, compresa la direttiva 1999/70/Ce, ed è stata ritenuta compatibile la disciplina del termine quanto al regime della nullità per difetto di specificazione della causale e quanto all’operatività, a fronte dell’abusiva reiterazione delle missioni, della misura del danno comunitario con la connessa agevolazione probatoria. Non è vero, si legge, che la specificazione per iscritto della causale non fosse requisito da rispettare a pena di nullità.

Quanto al pubblico impiego, la Corte ha ribadito che resta esclusa, nonostante l’illegittimità del termine, la conversione del rapporto a tempo indeterminato e, in assenza di essa, l’applicazione diretta dell’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010. Il punto 4 del preambolo all’Accordo quadro allegato alla direttiva esclude la sua applicazione ai contratti stipulati tramite agenzia di lavoro interinale, e la giurisprudenza eurounitaria ha escluso un’applicazione diretta della direttiva al lavoro somministrato. Ciò significa soltanto che non è prevista un’applicazione diretta, ma non esclude l’operatività di regole risarcitorie identiche a quelle ricavate nel contesto generale dei contratti a termine illegittimi con la pubblica amministrazione.

Tale esito consente, attraverso un’applicazione questa volta indiretta dell’art. 32, comma 5, di disattendere la seconda censura, avendo la Corte territoriale correttamente applicato la norma al contesto dei plurimi rapporti a termine, con il riconoscimento finale di dodici mensilità di retribuzione globale di fatto. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna dell’Istituto alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *