ICI, esonero per fabbricati rurali e categorie catastali D/10 e A/6 (Cass. civ. Sez. V n. 6346 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, l’immobile iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), non è soggetto all’imposta, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992, come interpretato dall’art. 23, comma 1-bis, d.l. n. 207/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 14/2009; ove l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, incombe al contribuente che pretenda l’esenzione impugnare l’atto di classamento, mentre il Comune deve autonomamente impugnare l’attribuzione della categoria A/6 o D/10 per pretendere l’assoggettamento ad imposta. L’esonero previsto dall’art. 9 d.l. n. 557/1993 non è riservato ai soli imprenditori agricoli individuali e può essere riconosciuto anche ai fabbricati delle società cooperative agricole, senza che rilevi l’identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, quando l’immobile sia strumentale alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci.
Il Fatto
Una società cooperativa a responsabilità limitata, esercente attività agricola, riceveva un avviso di accertamento in rettifica per l’ICI relativa all’anno 2005, per omessi o insufficienti versamenti su un immobile adibito a fondo agricolo. La contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, invocando l’esonero dall’imposta in quanto fondo utilizzato per l’attività agricola.
La CTP rigettava il ricorso. La CTR Sicilia, in secondo grado, confermava la decisione affermando che l’immobile, essendo stato oggetto di dissequestro, non consentiva l’applicazione della normativa speciale e che le agevolazioni dell’art. 9 d.lgs. n. 504/1992 spettavano unicamente agli imprenditori agricoli individuali, non alle società cooperative. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il Comune non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, trattati congiuntamente per connessione, sono stati ritenuti fondati. La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 18565 del 2009, secondo cui, in tema di ICI, l’immobile iscritto nel catasto fabbricati come rurale con attribuzione della categoria A/6 o D/10, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti dell’art. 9 d.l. n. 557/1993, convertito in legge n. 133/1994, non è soggetto all’imposta ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992.
Da tale principio discende un duplice onere processuale: se l’immobile è iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente che pretenda l’esenzione impugnare l’atto di classamento, restando altrimenti il fabbricato assoggettato ad imposta; specularmente, il Comune deve impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria A/6 o D/10 per poter legittimamente pretendere il prelievo.
Il Collegio dà atto che l’orientamento è ormai consolidato, richiamando numerosi precedenti tra cui la Sez. 5 n. 20001 del 2011, la Sez. 5 n. 5167 del 2014, la Sez. 5 n. 7930 del 2016, la Sez. 6-5 n. 11588 del 2017 e la Sez. 5 n. 11415 del 2019. La Corte supera espressamente l’indirizzo richiamato nella sentenza impugnata, secondo cui l’esonero era riservato ai soli imprenditori agricoli individuali.
Non rileva, per gli immobili strumentali, l’identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo: la ruralità può essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative agricole che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. La Corte richiama sul punto la Sez. 5 n. 13300 del 2023, che ha esteso le agevolazioni anche alle società di capitali alle condizioni ivi indicate.
Nel caso concreto emerge che all’immobile è stata attribuita la categoria catastale D/10 e che il Comune non ha mai impugnato tale attribuzione. Il terzo motivo, relativo alla pretesa esenzione durante la vigenza del sequestro, resta assorbito. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata e la causa decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate, essendosi l’orientamento consolidato in corso di giudizio; quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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