Trattenimento C.P.R.: il giudice deve acquisire la cartella sanitaria su deduzioni specifiche (Cass. civ. Sez. I n. 32129 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di convalida o di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il C.P.R., l’autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità della misura, anche d’ufficio. L’art. 3, comma 7, d.m. del 19/05/2022 impone che la certificazione di idoneità alla vita comunitaria ristretta sia inserita nel fascicolo sottoposto all’autorità giudiziaria ai fini della convalida. La mancata trasmissione non determina di per sé la nullità della convalida, ma ove il difensore deduca specifiche e comprovate ragioni sanitarie di incompatibilità con il trattenimento, e abbia inutilmente richiesto i documenti, sorge l’obbligo del giudice di acquisire la documentazione sanitaria e di valutarla. La violazione di tale obbligo determina la cassazione senza rinvio del decreto di convalida, quando il termine perentorio per provvedere sia ormai decorso.
Il Fatto
Al cittadino straniero era stato notificato, in data 09/07/2024, il decreto di espulsione, unitamente al provvedimento del Questore che disponeva il trattenimento presso il C.P.R. di Caltanissetta. L’udienza di convalida si svolgeva davanti al Giudice di Pace, che convalidava il provvedimento. Nel corso di tale udienza il ricorrente manifestava la volontà di richiedere la protezione internazionale.
In ragione di ciò veniva emesso un nuovo decreto di trattenimento, convalidato dal Tribunale. In seguito ad atti di autolesionismo il cittadino straniero veniva condotto al pronto soccorso, tentava la fuga e, rintracciato, veniva arrestato. Convalidato l’arresto senza applicazione di misura cautelare, il ricorrente era ricondotto al C.P.R. in forza di un ulteriore decreto di trattenimento, convalidato dal Tribunale all’udienza del 17/07/2024. In tale sede il difensore contestava la mancanza del certificato di idoneità e chiedeva l’acquisizione della cartella clinica, a fronte delle ecchimosi e degli atti autolesivi. La richiesta non veniva accolta e il trattenimento veniva convalidato. Il cittadino straniero ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il secondo motivo di ricorso è esaminato con priorità e, ritenuto fondato nei termini precisati, rende superfluo l’esame del primo, da ritenersi assorbito. La Corte muove dall’art. 3, comma 7, d.m. del 19/05/2022, che prescrive la trasmissione all’autorità giudiziaria della certificazione di idoneità alla vita comunitaria ristretta e delle relazioni socio-sanitarie del Centro.
Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13180 del 14/05/2024, secondo cui l’inosservanza di tali adempimenti non comporta la nullità del provvedimento di convalida, ma tale esito presuppone che la censura sia del tutto generica e non deduca alcunché sulle condizioni di salute idonee a giustificare l’inidoneità alla vita comunitaria. In quella sede era stato precisato che solo ove fosse stata dedotta qualche causa specifica sanitaria sarebbe sorto l’obbligo del giudice di acquisire la documentazione e di valutare la causa.
Nel caso concreto si è verificata proprio tale evenienza: il ricorrente ha rappresentato e documentato una condizione di fragilità psichica e/o psicologica, incompatibile con la vita comunitaria del C.P.R., e ha provato di avere inutilmente chiesto l’accesso alla documentazione sanitaria prima dell’udienza e di averne sollecitato l’acquisizione al giudice.
La Corte ricostruisce il quadro dei poteri officiosi: in sede di convalida o proroga, l’autorità giudiziaria deve controllare i presupposti di legittimità derivanti dal diritto dell’Unione e da quello nazionale, anche d’ufficio, e a fronte di opposizioni circostanziate ha un obbligo di approfondimento istruttorio, compatibilmente con i tempi ristretti della procedura, richiamando Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1483 del 21/01/2025 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3843 del 15/02/2025. Viene poi richiamato il principio secondo cui la Direttiva 2013/33/UE non vieta il trattenimento delle persone vulnerabili, ma impone controlli periodici e sostegno adeguato, anche sanitario, secondo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14340 del 29/05/2025.
Il Collegio dà conto dell’intervento della Corte cost., sentenza n. 96 del 03/07/2025, che, pur dichiarando inammissibili le questioni per essere la materia riservata al legislatore, ha sollecitato quest’ultimo a colmare una lacuna normativa, sottolineando l’inadeguatezza della disciplina rispetto all’art. 13 Cost. Ciononostante, rileva la Corte, il giudice resta competente ai sensi dell’art. 21, comma 6, d.P.R. n. 394 del 1999 e le condizioni di salute possono rendere manifestamente illegittimo il provvedimento di espulsione posto a base della misura. Pertanto il giudice della convalida non può esimersi dall’esaminare, se richiesto in virtù di specifiche e comprovate deduzioni, i documenti sanitari a lui non inviati. Il decreto è cassato senza rinvio ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c., essendo decorso il termine perentorio per la convalida. Non vi è luogo a regolazione delle spese, per il patrocinio a spese dello Stato del ricorrente e la soccombenza di un’Amministrazione statale.
Nota della Redazione
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