Usucapione e confini: dispositivo integrato dalla motivazione e CTU (Cass. civ. Sez. II n. 21675 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La portata precettiva della sentenza si individua tenendo conto non solo del dispositivo ma anche della motivazione, che lo integra: ove manchi un contrasto tra le due parti del provvedimento, prevale la statuizione interpretata secondo l’unica voluntas in esse espressa. Il richiamo alla relazione peritale, e in particolare a una specifica ipotesi della stessa, rende identificabile l’area oggetto dell’accertamento di usucapione. Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto lo schermo dell’omesso esame di fatti decisivi o della violazione delle regole di valutazione delle prove, solleciti in realtà un riesame delle risultanze istruttorie. La motivazione apparente è denunciabile solo quando non renda percepibile il fondamento della decisione.

Il Fatto

Il giudizio trae origine dalla domanda con cui l’attrice ha chiesto, davanti al Tribunale, l’accertamento del confine tra la propria proprietà e quella del vicino, invocando l’usucapione di un primo tratto di strada e, sul restante tratto di proprietà del convenuto, l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio. Il convenuto ha resistito e, in via riconvenzionale, ha chiesto la declaratoria di proprietà dell’area contestata e, in subordine, la costituzione della servitù.

Il Tribunale ha accolto la domanda attorea, determinato il confine e accertato che un tratto della strada rientrava nella proprietà dell’attrice e il restante in quella del convenuto, senza però pronunciarsi sulla domanda di usucapione. La Corte d’appello ha rigettato l’appello principale del convenuto e, in accoglimento di quello incidentale, ha dichiarato che l’attrice aveva acquistato per usucapione il tratto di strada lungo il confine, individuato secondo la CTU. Il convenuto ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo con cui si assume che il dispositivo, richiamando l'”ipotesi 304B della relazione peritale”, non identifichi catastalmente il bene usucapito, rendendo la sentenza non trascrivibile. Il motivo è infondato: secondo la giurisprudenza di legittimità, la portata precettiva della sentenza si ricava integrando dispositivo e motivazione, e, in assenza di un vero contrasto, l’unica statuizione va interpretata complessivamente. Il richiamo alla CTU rende identificabile l’area.

Quanto al dedotto vizio di extrapetizione, la Corte osserva che l’attrice aveva chiesto l’accertamento dei confini e l’acquisto per usucapione del tratto ricadente nella sua proprietà. Non è quindi incorsa nel vizio la sentenza d’appello che, determinato il confine, ha individuato l’area usucapita per possesso ultraventennale. Il vizio di omessa pronuncia su un capo di domanda ricorre solo quando manchi qualsiasi decisione su una richiesta con contenuto concreto e conclusioni specifiche.

Sul motivo di motivazione apparente, la Corte ricorda che la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità, restando denunciabili solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la mancanza assoluta di motivi, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa e incomprensibile, esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Nel caso concreto la motivazione, fondata sui titoli, sull’esame dei luoghi e sulla documentazione aerofotogrammetrica, consente di cogliere l’iter logico del giudice di merito.

Le censure sulla CTU e sulla valutazione delle risultanze istruttorie sono dichiarate inammissibili: il giudice di legittimità non può riesaminare il merito, e l’adesione alle conclusioni del consulente che abbia replicato ai rilievi di parte esaurisce l’obbligo di motivazione. Quanto al motivo sulla prova dell’usucapione, la Corte ribadisce che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non si ravvisa nella mera circostanza che il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ..

Sulla servitù, la Corte richiama il requisito dell’apparenza, che esige segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate all’esercizio del peso e rivelanti un onere stabile, non bastando l’esistenza di un percorso idoneo. La Corte d’appello ha correttamente ravvisato tale requisito nelle dichiarazioni dei testi. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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