Borse di studio medici specializzandi non soggette ad adeguamento triennale (Cass. civ. Sez. III n. 32166 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nel rapporto di lavoro subordinato né in quello autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, priva di relazione sinallagmatica tra attività e borsa di studio, con conseguente inapplicabilità dell’art. 36 Cost. e del principio di adeguatezza della retribuzione. Gli obblighi di attuazione delle direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 in tema di adeguata remunerazione degli specializzandi devono ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal d.lgs. n. 257 del 1991 nella sua misura originaria, non introducendo la direttiva 93/16 alcun ulteriore obbligo. L’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto né ad incremento per variazione del costo della vita né all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, per effetto del blocco normativo succedutosi senza soluzione di continuità.
Il Fatto
Quattro medici, che avevano svolto attività di formazione specialistica nel periodo 1998-2008 in condizioni di impegno pieno, convennero in giudizio nel 2017 davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e tre Ministeri. Deducendo di aver percepito una borsa di studio di importo irrisorio, fissato nel 1991 e mai rivalutato, senza versamenti contributivi né copertura assicurativa e con divieto di esercitare altre attività, chiesero la regolarizzazione del trattamento economico ai sensi del d.lgs. n. 368 del 1999 e del D.P.C.M. 6 luglio 2007. In subordine invocarono il risarcimento del danno per omessa o tardiva attuazione delle direttive comunitarie e, in ulteriore subordine, l’indicizzazione annuale e la rideterminazione triennale della borsa ex art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991.
Il Tribunale rigettò le domande e la Corte d’appello di Roma confermò la decisione, ritenendo che il legislatore nazionale avesse adempiuto agli obblighi comunitari con il d.lgs. n. 257 del 1991 e che le domande di adeguamento fossero precluse dai provvedimenti legislativi di blocco. Avverso tale sentenza i medici proposero ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui i ricorrenti denunciano la violazione delle norme in materia di risarcimento del danno per omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie. Il motivo è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., avendo la Corte di merito deciso le questioni in modo conforme alla più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte richiama i principi ormai consolidati. L’attività degli specializzandi non è inquadrabile nel rapporto di lavoro subordinato né autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, rispetto alla quale non è ravvisabile alcuna relazione sinallagmatica tra attività e remunerazione: gli emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno e non costituiscono il corrispettivo delle prestazioni. Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 36 Cost.
Gli obblighi di attuazione delle direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 — che non prevedono una precisa misura del compenso minimo — devono ritenersi adempiuti con la borsa di studio introdotta dal d.lgs. n. 257 del 1991. La direttiva 93/16 non introduce alcun nuovo obbligo sulla misura della remunerazione. Il trattamento più elevato previsto dall’anno accademico 2006/2007 non costituisce il primo atto di adempimento degli obblighi comunitari e non comporta l’obbligo di estendere il nuovo trattamento ai medici degli anni precedenti.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara infondato. L’importo delle borse di studio non è soggetto né ad incremento per variazione del costo della vita né all’adeguamento triennale ex art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991. Sul punto richiama il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 20006 del 2024, che hanno escluso l’adeguamento per gli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006, per effetto del blocco previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, da una serie di interventi normativi a partire dall’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992.
La Corte rimarca che il principio del blocco non è mai stato oggetto di contrasto per gli iscritti dal 1998 o in anni successivi, essendo il dubbio sollevato solo per il periodo 1994-1997. Ricorda inoltre che il d.lgs. n. 257 del 1991 è stato abrogato dall’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 368 del 1999, ma che il precedente comma 2 ha mantenuto l’applicazione delle sue disposizioni fino all’anno accademico 2005-2006. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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