Cancellazione società, soci successori nei crediti e inderogabilità dell’art. 1669 c.c. (Cass. civ. Sez. II n. 18720 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Dopo la cancellazione della società, i soci succedono nei rapporti giuridici già facenti capo all’ente, comprese le sopravvenienze attive, e divengono contitolari in regime di comunione indivisa dei beni e dei crediti residuati dalla liquidazione. La responsabilità dei soci ex art. 2495, comma 2, cod. civ. opera fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, nozione da intendere in senso funzionale, estesa a ogni utilità percepita, anche non materialmente incassata. La responsabilità per gravi difetti di cui all’art. 1669 cod. civ. ha natura extracontrattuale ed è posta a presidio di interessi generali inderogabili: è pertanto nulla la rinuncia preventiva e generalizzata ad avvalersene, anche se stipulata dopo l’ultimazione dell’opera ma prima del manifestarsi dei presupposti applicativi.

Il Fatto

Un condominio ha citato in giudizio la società appaltatrice per ottenere la condanna al pagamento delle somme necessarie all’eliminazione dei vizi presenti in parti comuni dell’edificio, oltre al risarcimento per il minor godimento di servizi e impianti. La società ha chiamato in causa gli eredi del progettista e direttore dei lavori, i quali hanno eccepito l’improponibilità dell’azione, essendo intercorsa una transazione con cui la cooperativa committente aveva rinunciato a far valere la loro responsabilità.

Il Tribunale di Milano ha accertato la concorrente responsabilità ex art. 1669 cod. civ. della società e degli eredi del tecnico, condannando anche gli ex soci della società cancellata, quali titolari delle somme trasferite dal patrimonio netto. La Corte d’appello ha invece accolto gli appelli, rigettando le domande per difetto di prova della riscossione e riconoscendo validità alla rinuncia. Il condominio ricorre per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

Sui primi due motivi, la Corte richiama il secondo comma dell’art. 2495 cod. civ., che consente ai creditori sociali non soddisfatti di far valere i propri crediti verso i soci fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. L’interpretazione restrittiva dei giudici di merito, che esigeva la prova dell’attribuzione e dell’effettiva percezione, non tiene conto della ricostruzione offerta dalle Sezioni Unite n. 6070 del 2013, che hanno letto la fattispecie in chiave successoria.

I soci, precisa la Corte, succedono nei rapporti debitori non definiti e anche nelle sopravvenienze attive: venuto meno il vincolo societario, la titolarità dei beni e dei diritti residui torna direttamente imputabile al sostrato personale, instaurandosi tra i soci un regime di contitolarità o comunione indivisa. Ne deriva che patrimonio netto e fondo rischi stanziati in bilancio sono divenuti oggetto di contitolarità, con conseguente riscossione in base al bilancio finale.

La lettera della norma parla genericamente di somme riscosse dai soci, non di somme singolarmente incassate da ciascuno. Al sostantivo “somme” va data lettura funzionale, estesa a ogni utilità percepita, come chiarito da Cass. n. 31109 del 2023. Anche i crediti tributari iscritti nell’attivo integrano elementi attivi del patrimonio, in coerenza con la responsabilità patrimoniale ex art. 2740 cod. civ.

Sul terzo motivo, la Corte ribadisce il pacifico orientamento secondo cui la responsabilità ex art. 1669 cod. civ. è di natura extracontrattuale e tutela la stabilità degli edifici e l’incolumità personale, ossia interessi generali inderogabili che trascendono i confini dei rapporti negoziali. Essa non può quindi essere rinunciata o limitata da pattuizioni particolari. La circostanza che la rinuncia sia stata pattuita a immobile ultimato non ne elide il carattere preventivo, essendo intervenuta prima del manifestarsi dei presupposti applicativi.

L’accoglimento dei primi tre motivi assorbe i restanti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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