Accertamento bancario: prova contraria del contribuente da motivare analiticamente (Cass. civ. Sez. V n. 22505 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento fondato su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria è soddisfatto dai soli dati ed elementi risultanti dai conti, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973. Il contribuente deve vincere la presunzione con una prova non generica ma analitica, riferita a ogni singolo versamento bancario. Il giudice di merito, a sua volta, deve individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio grave, preciso e concordante ai movimenti contestati, il cui significato va apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative. La sanzione di inutilizzabilità dei documenti prodotti tardivamente in giudizio opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale di Agrigento accoglieva il ricorso proposto da un notaio avverso un avviso di accertamento relativo a imposte dirette e altro per l’anno d’imposta 2008. La Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo utilizzabile la consulenza tecnica di parte prodotta solo in sede contenziosa e insufficiente la prova dei compensi non dichiarati desumibili dalle operazioni bancarie.
L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi, incentrati rispettivamente sulla violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e sull’erronea applicazione del principio di non contestazione e delle regole probatorie in materia di accertamento bancario. La contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui l’Agenzia contestava l’utilizzabilità dei documenti prodotti solo in giudizio, è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza. La Corte ricorda la regola dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, richiamato dall’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di IVA, secondo cui i documenti non esibiti in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente. La sanzione richiede un invito specifico e puntuale, accompagnato dall’avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza. Nella specie l’Amministrazione non ha riportato il contenuto dell’invito nella parte relativa a termini e modalità della richiesta e all’avvertimento, sicché non risulta rispettata la sequenza procedimentale, condizione necessaria anche alla luce della sentenza n. 137 del 2025 della Corte costituzionale.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte richiama l’indirizzo consolidato secondo cui, quando l’accertamento si fonda su verifiche di conti correnti, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto dai dati risultanti dai conti, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare con prova analitica per ogni versamento che gli elementi desumibili dalla movimentazione non sono riferibili a operazioni imponibili.
La presunzione legale relativa di maggior reddito non riguarda solo i titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dall’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973. All’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento valgono verso tutti i contribuenti.
Il contribuente può fornire la prova contraria anche con presunzioni semplici, ma il giudice di merito deve correlare ogni indizio ai movimenti bancari contestati. La Commissione tributaria regionale si è invece sottratta a tale attività: nel richiamare la sentenza di primo grado e le conclusioni del consulente di parte, ha affermato in maniera generica il superamento della presunzione, senza spiegare in relazione a ciascuno degli elementi probatori indicati dal contribuente e, soprattutto, con specifico riferimento alle singole poste accertate come ricavi non dichiarati.
La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Nota della Redazione
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