Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese nel giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 32183 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, depositata ritualmente prima dell’udienza, determina l’estinzione del giudizio di cassazione. In tal caso la Corte dispone la compensazione delle spese ai sensi del secondo comma dell’art. 391 cod. proc. civ., norma che, quando la rinuncia non sia stata accettata dalla controparte, configura tale potere come facoltativo e rimesso alla massima discrezionalità del giudice di legittimità. Il giudice non è dunque vincolato ad alcun criterio predeterminato, ma valuta la concreta vicenda processuale ai fini della regolazione delle spese.
Il Fatto
Dopo avere conseguito la laurea in medicina, i ricorrenti si erano iscritti a una scuola di specializzazione percependo una borsa di studio di importo annuale ritenuto non adeguato. Nel 2014 hanno convenuto davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell’università, della salute e dell’economia, chiedendo il risarcimento del danno da tardiva attuazione della direttiva 93/16/CEE.
Il Tribunale ha rigettato le domande e la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi; la Presidenza del Consiglio ha resistito con controricorso. Prima della decisione, tutti i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte prende atto che tutti i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con atto ritualmente depositato. Da tale rinuncia discende, quale effetto automatico sul piano processuale, la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità. La pronuncia non investe quindi il merito dei motivi, restando assorbita ogni valutazione sulla fondatezza dell’impugnazione.
Il nucleo argomentativo si sposta sulla regolazione delle spese. La rinuncia al ricorso costituisce, per la Corte, titolo idoneo a disporre la compensazione, in forza del potere riconosciuto dal secondo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. La disposizione disciplina il caso in cui la rinuncia non sia stata accettata dalla controparte attraverso un “può”, formula che attribuisce al giudice di legittimità una massima discrezionalità.
La Corte valorizza il dato letterale della norma: l’uso del verbo servile, anziché di una formula imperativa, esclude che la compensazione costituisca un esito vincolato. Il giudice non è tenuto ad applicare criteri rigidi, ma può apprezzare le peculiarità della vicenda processuale. La scelta di compensare integralmente le spese riflette coerentemente l’esito estintivo del giudizio e la rinuncia intervenuta prima della decisione.
La pronuncia conferma così un indirizzo consolidato: la rinuncia al ricorso non genera di per sé un obbligo di condanna della parte rinunciante, poiché il potere di compensazione resta rimesso alla valutazione discrezionale della Corte. La dichiarazione di estinzione e la compensazione esauriscono pertanto il dispositivo.
Nota della Redazione
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