Fallimento, ritorno in bonis e identità della domanda di insinuazione (Cass. civ. Sez. I n. 4725 del 22.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di insinuazione al passivo fallimentare non è diversa, per petitum e causa petendi, dalla domanda di condanna proposta nei confronti del debitore tornato in bonis. L’insinuazione include qualcosa di più, non di meno, della mera condanna al pagamento: tende all’accertamento del credito in funzione esecutiva nel concorso. Il ritorno in bonis del fallito determina soltanto l’interruzione del processo e la modificazione della pretesa originaria in domanda ordinaria di accertamento, certamente ricompresa in quella iniziale. Ne deriva che la domanda non è nuova e la sua proposizione, con conclusioni di merito diverse, non viola i limiti del giudizio di rinvio.

Il Fatto

Il Ministero ricorrente aveva chiesto la restituzione di somme erogate alla società in attuazione di programmi di finanziamento per gli interventi nel Mezzogiorno. La domanda era stata originariamente proposta in sede di insinuazione al passivo del fallimento della società e, dopo il ritorno in bonis della debitrice, riproposta in sede di giudizio di rinvio in forma di ordinaria domanda di condanna.

La Corte d’Appello aveva dichiarato la domanda inammissibile, ritenendo preclusiva l’intervenuta chiusura del fallimento pur in presenza di un mutamento delle conclusioni di merito consentito in quella sede. Il Ministero soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi, resistiti dalla società controricorrente.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda l’identità della domanda tra l’insinuazione al passivo e l’azione di condanna esperita dopo la chiusura del fallimento. La Corte richiama il principio già enunciato da Cass. 15934/2007, seguito da Cass. 13868/2017 e Cass. 13337/2013, secondo cui l’insinuazione si inserisce in un processo esecutivo concorsuale e tende all’accertamento del credito in funzione esecutiva, mediante collocazione sul ricavato dell’attivo.

Il concorso attiene esclusivamente ai rapporti del creditore istante con gli altri creditori, non al rapporto di credito verso il fallito. L’insinuazione, quindi, include qualcosa di più della mera condanna: da ciò deriva che la domanda formulata contro il debitore in bonis non è diversa da quella proposta contro il fallimento.

Il riacquisto della capacità processuale del fallito, conseguente alla chiusura o alla revoca del fallimento, determina soltanto l’interruzione del processo. Gli elementi essenziali dell’azione restano inalterati, incentrandosi sulla contestazione dell’esistenza del credito; muta solo la forma della pretesa, che diviene domanda ordinaria di accertamento, ricompresa nell’originaria istanza di inclusione nello stato passivo.

La Corte osserva che tale soluzione non è ignota al legislatore fallimentare anteriore alla novella, posto che l’art. 102 l. fall. prevedeva che, se il fallimento si chiude senza che la contestazione sia decisa, il giudizio prosegue dinanzi allo stesso tribunale. Il quadro non muta nel giudizio di rinvio: l’identità della domanda, indipendentemente dalla forma, esclude la violazione dei limiti propri di quella fase.

Il primo motivo è dunque fondato e assorbe il secondo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio e la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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