Spese di lite parametrate al valore della domanda proposta (Cass. civ. Sez. I n. 8920 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di rigetto totale della domanda di risarcimento del danno, il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese di lite, va parametrato al valore della domanda complessivamente proposta, ai sensi dell’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014, salvo che dal tenore della domanda stessa emerga che la somma indicata sia soltanto tendenziale. Il giudice che si discosti da tale criterio deve svolgere un concreto accertamento idoneo a corroborare la valutazione di indeterminatezza del valore. In mancanza, la statuizione sulle spese è affetta da violazione di legge ed è censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente, già amministratore di una società esercente una struttura sanitaria, era stato convenuto in giudizio dalla ricorrente soccombente in primo grado, che ne aveva chiesto la condanna al risarcimento dei danni per la responsabilità gestoria. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte di appello, investita dell’impugnazione, aveva confermato il rigetto e posto le spese di lite del grado a carico dell’appellante soccombente, liquidandole in favore dell’odierno ricorrente in euro 13.635,00 oltre accessori.
Il ricorrente ha impugnato la sola statuizione sulle spese, contestando la qualificazione della controversia come di valore indeterminato di complessità alta. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale si deduce che il valore della causa corrispondeva alla somma dei danni richiesti dalla controparte nei due gradi e che la Corte territoriale avrebbe dovuto liquidare secondo tale effettivo valore.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene ai criteri di determinazione del valore della causa quando la domanda risarcitoria sia stata integralmente respinta. Il ricorrente invoca l’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014, che al comma 2 prevede che nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all’entità della domanda, e al comma 3 distingue tra l’interesse sostanziale perseguito dal cliente e quello che riceve tutela attraverso la decisione.
La Corte di cassazione accoglie il motivo. In caso di rigetto totale della domanda risarcitoria, il valore della causa va parametrato al valore della domanda complessivamente proposta, salvo che dal tenore della domanda possa ritenersi che la somma indicata sia solo tendenziale. Il Collegio richiama sul punto Sez. 3, Ordinanza n. 30999 del 07.11.2023 e, per il criterio della tendenzialità, la propria Ordinanza n. 10984 del 26.04.2021.
La sentenza impugnata risulta carente sul piano dell’accertamento. La Corte territoriale ha omesso qualsiasi verifica concreta idonea a corroborare la valutazione di indeterminatezza del valore della controversia, limitandosi ad applicare i parametri previsti per le controversie di valore indeterminato di complessità alta. Tale omissione integra la dedotta falsa applicazione della normativa applicabile al caso di specie.
Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte di appello in diversa composizione. Al giudice del rinvio spetta stabilire, tenendo conto dell’effettivo tenore delle conclusioni rassegnate nel grado di appello e dell’attività difensiva svolta dal legale della parte vittoriosa, l’effetto valore della domanda. Competerà ancora al giudice del merito procedere alla corretta liquidazione delle spese del grado, collocando il compenso tra i limiti minimi e massimi dello scaglione di tabella applicabile ratione temporis.
Nota della Redazione
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