Inammissibile il ricorso per cassazione con motivi confusi e accorpati (Cass. civ. Sez. III n. 28195 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano costruiti mediante il complesso e coacervato accorpamento di plurime ed eterogenee doglianze, riferite alle diverse ipotesi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. e tra loro inestricabilmente cumulate, senza cura dell’intelligibilità delle censure. Una tale redazione pregiudica l’adeguata intellegibilità dei rilievi e devolve impropriamente alla Corte il compito, estraneo alla natura del giudizio di legittimità, di ricercare e selezionare le effettive contestazioni mosse alla sentenza impugnata, con violazione dell’art. 366 cod. proc. civ. La censura di insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione è inoltre inammissibile, non essendo più prevista dall’art. 360 cod. proc. civ. dopo la novella del 2012. In tema di sanzioni amministrative non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole.

Il Fatto

Una società esercente attività di autonoleggio senza conducente proponeva opposizione avverso una cartella di pagamento notificatale dall’agente della riscossione, recante l’iscrizione a ruolo di crediti di più enti pubblici a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. A sostegno dell’opposizione la società deduceva la mancata notificazione di alcuni verbali di accertamento e, quanto agli altri, di aver tempestivamente comunicato agli enti accertatori i nominativi dei locatari dei veicoli, con conseguente difetto di legittimazione passiva ex art. 196, comma 1, cod. strada.

Il Giudice di pace accoglieva l’opposizione e annullava le iscrizioni a ruolo. Il Tribunale, in riforma della decisione, accoglieva l’appello di uno dei Comuni e rigettava l’opposizione. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto plurimi profili. In via preliminare, richiamando Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 e i successivi conformi, afferma che, in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile, può prescindersi dalla verifica della ritualità delle notificazioni e dell’integrità del contraddittorio. Il rispetto del diritto a una ragionevole durata del processo impone infatti di evitare attività processuali superflue, non giustificate dalla struttura dialettica del processo.

Nel merito, i due motivi sono esaminati congiuntamente per la loro intrinseca connessione. È anzitutto inammissibile la censura di insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, trattandosi di censura non più prevista dall’art. 360 cod. proc. civ. dopo la novella del 2012.

Le rimanenti censure sono parimenti inammissibili. I motivi, che si sviluppano per venti pagine con scrittura fitta e continua alternanza di segni grafici, si connotano per una inestricabile commistione tra circostanze fattuali e questioni di diritto disomogenee, inframezzate da stralci di atti processuali e di precedenti. Tale redazione viola l’art. 366 cod. proc. civ. e rimette alla Corte il compito di isolare le singole critiche, estraneo alla funzione del giudizio di legittimità.

In ogni caso il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, cod. proc. civ., essendo sottesa una questione di diritto già affrontata. La Corte ribadisce l’orientamento secondo cui il difetto di legittimazione passiva delle società di noleggio va fatto valere con l’impugnazione del verbale ai sensi degli artt. 203 e 204-bis cod. strada, e non con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., perché la notificazione del verbale è fatto costitutivo del diritto alla riscossione.

Quanto alla sopravvenienza normativa richiamata dalla ricorrente, la Corte la ritiene priva di rilevanza, poiché in materia di sanzioni amministrative non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della società alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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