Addizionale provinciale accise energia elettrica: ripetizione dal fornitore (Cass. civ. Sez. III n. 32362 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di addebito dell’addizionale provinciale di cui all’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla legge n. 20 del 1989, il consumatore finale che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione europea è legittimato a esercitare, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. direttamente nei confronti dello stesso fornitore, che potrà a sua volta rivalersi nei confronti dello Stato. La dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione.
Il Fatto
Un consumatore finale ha domandato, con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., la condanna del fornitore di energia elettrica al pagamento di una somma a titolo di ripetizione d’indebito ex art. 2033 cod. civ. L’importo corrispondeva all’addizionale provinciale all’accisa versata negli anni 2010 e 2011 sull’energia elettrica somministrata in forza di contratto. A fondamento della domanda il consumatore ha dedotto la contrarietà di tale addizionale al diritto dell’Unione europea.
La domanda è stata accolta in entrambi i gradi di merito. Il fornitore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, articolando tre motivi. La controricorrente ha resistito e entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Motivazione della Corte
I tre motivi, tutti formulati ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., denunciano la violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., degli artt. 267 e 288 TFUE e dell’art. 2033 cod. civ. Il ricorrente contesta che la Corte territoriale abbia attribuito efficacia erga omnes all’interpretazione della Corte di Giustizia di una norma priva di efficacia diretta, per legittimare la disapplicazione dell’art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, e che abbia ritenuto sussistenti i presupposti della ripetizione, nonché la qualificazione dell’addizionale come altra imposta indiretta ai sensi dell’art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE.
I motivi, scrutinabili congiuntamente per l’intrinseca connessione delle questioni, sono dichiarati infondati. La Corte rileva che su una vicenda in tutto sovrapponibile è intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento contenuta nella Corte cost., sentenza n. 43 del 15/4/2025, una serie di pronunce che hanno enunciato il principio richiamato in massima.
Il Collegio richiama in particolare Cass. 22/05/2025, nn. 13740-13741, e le conformi Cass. 24/06/2025, nn. 16992-16993 e Cass. 30/06/2025, nn. 17642 e 17645. In ossequio all’art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., la Corte ritiene sufficiente il rinvio integrale alla motivazione di Cass. n. 13740/2025 per giustificare il rigetto dei motivi, con opportuna correzione della motivazione della sentenza impugnata ex art. 384 cod. proc. civ., conforme tuttavia a diritto nel dispositivo.
La conclusione è confermata anche in esito alla sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 giugno 2025, in causa C-546/23, che, ribadendo la natura di imposta indiretta dell’addizionale sull’accisa, è comunque intervenuta su una disciplina travolta dalla richiamata declaratoria di illegittimità costituzionale.
Le spese del giudizio di legittimità sono compensate, per essere stato deciso il ricorso in via dirimente in forza di una pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la sua proposizione. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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