Prescrizione presuntiva esclusa per il credito da contratto scritto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32363 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni presuntive trovano ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza. Esse non operano per il credito che trae origine da un contratto stipulato in forma scritta. La loro ordinaria operatività riprende invece per la parte del credito derivante dall’esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel documento contrattuale. Ne consegue che, ove il rapporto di lavoro e il credito azionato in via monitoria traggano origine da un contratto scritto, l’eccezione di prescrizione presuntiva è inapplicabile e il debitore non può essere ammesso a provare il pagamento mediante giuramento o testimonianza.

Il Fatto

Un lavoratore otteneva, nei confronti della datrice di lavoro, un decreto ingiuntivo per differenze retributive relative a un rapporto di lavoro subordinato. La datrice di lavoro proponeva opposizione, eccependo l’avvenuto pagamento e producendo le buste paga quietanzate dal lavoratore. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto, compensando le spese.

La Corte d’Appello accoglieva il gravame del lavoratore e confermava il decreto ingiuntivo. Riteneva, tra l’altro, che il lavoratore avesse disconosciuto le sottoscrizioni già nel ricorso monitorio, che la prescrizione presuntiva non operasse per il credito fondato su contratto scritto e che la perizia calligrafica avesse accertato l’apocrifia della maggior parte delle firme. Avverso tale sentenza la datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2955 e 2956 cod. civ., per avere la Corte territoriale escluso l’applicabilità della prescrizione presuntiva al credito del lavoratore.

La Corte muove dal principio consolidato secondo cui le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, non operano per il credito che trae origine da un contratto stipulato in forma scritta. Esse riprendono la loro ordinaria operatività solo per la parte del credito derivante dall’esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel documento contrattuale. La Corte richiama sul punto Cass. ord. n. 13707/2019, Cass. ord. n. 10379/2018 e Cass. n. 11145/2012.

Il motivo è dichiarato infondato perché non pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte rileva che, contrariamente all’assunto della ricorrente, il giudice d’appello non ha escluso la prescrizione presuntiva in ragione della natura subordinata del rapporto, bensì perché il rapporto e il credito azionato in via monitoria traevano origine da un contratto scritto. In tal senso la sentenza territoriale risulta conforme al principio di diritto ribadito.

Quanto alle spese, la Corte rileva la tardività della costituzione del controricorrente, avvenuta ben oltre il termine imposto dall’art. 370 cod. proc. civ., e nulla dispone sul punto. Il dispositivo dichiara inammissibile il ricorso e dà atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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