Revoca della costituzione di parte civile ed efficacia del giudicato penale (Cass. civ. Sez. I n. 2700 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, e in particolare di efficacia del giudicato penale in altri giudizi civili diversi da quelli di restituzione o risarcimento del danno, l’art. 654 cod. proc. pen., laddove attribuisce tale efficacia, nei confronti della parte civile, alla sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, postula la persistenza della costituzione di parte civile per tutta la durata del dibattimento stesso. La revoca di tale costituzione nel corso del dibattimento preclude dunque l’operatività dell’efficacia del giudicato nel successivo giudizio civile intrapreso, anche nei confronti dell’imputato, dal soggetto la cui costituzione di parte civile è stata revocata. L’art. 82 cod. proc. pen., nel consentire la revoca e il successivo esercizio dell’azione in sede civile, opera su un piano diverso e non deroga alle norme sull’efficacia del giudicato penale.

Il Fatto

La Repubblica dell’Iraq, il Ministero della pianificazione e l’Ambasciata presso la Repubblica Italiana citarono davanti al Tribunale di Massa alcuni soggetti privati e due società, proponendo querela di falso avverso l’originale e due copie conformi di un contratto e le attestazioni di conformità apposte da un funzionario comunale.

Il tribunale dichiarò improponibile la querela e rigettò le domande risarcitorie proposte dai convenuti. La Corte di appello di Genova, in parziale accoglimento del gravame, confermò la statuizione di improponibilità, ritenendo irrilevante, ai fini dell’efficacia del giudicato penale, la revoca della costituzione di parte civile intervenuta nel processo penale. Di qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi investono i limiti soggettivi e oggettivi del giudicato penale nel giudizio civile ex art. 654 cod. proc. pen. La Corte muove dal sistema dei rapporti tra i due processi, ricostruito dalla riforma del 1988, che ha abolito la pregiudiziale penale automatica e limitato i casi di sospensione necessaria all’art. 75 cod. proc. pen., in favore del principio di autonomia dei giudizi.

La norma dell’art. 654 cod. proc. pen. è qualificata come disposizione di chiusura delle eccezioni alla regola che esclude la validità erga omnes dell’accertamento penale. Poiché deroga ai principi generali, essa va interpretata in modo rigoroso: l’efficacia è riservata ai soli fatti materiali ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e richiede una coincidenza soggettiva tra i due giudizi. Diversamente dagli artt. 651 e 652 cod. proc. pen., che si accontentano della citazione o della possibilità di costituirsi, l’art. 654 esige che il soggetto abbia concretamente preso parte al dibattimento.

Su queste basi la Corte esamina l’art. 82 cod. proc. pen., che consente la revoca della costituzione di parte civile in ogni stato e grado e non preclude il successivo esercizio dell’azione in sede civile. La revoca determina l’estinzione della lis minor e il venir meno della qualità di parte nel processo penale, sicché il revocante si trova in posizione di estraneità al giudizio. Non è sufficiente, quindi, una presenza istantanea o solo potenziale: occorre la persistenza della costituzione per l’intero dibattimento, con possibilità di esercitare le difese in ogni fase.

La Corte prende le distanze dal diverso indirizzo di Cass. n. 4775 del 2004, ritenuto sorretto da motivazione generica e riferito a fattispecie differente, e richiama Cass. n. 4961 del 2010 e Cass. n. 17652 del 2007. La sentenza impugnata ha dunque errato nel considerare irrilevante la revoca e cade anche nell’interpretazione dell’art. 82 cod. proc. pen.

Il ricorso è accolto nei primi due motivi, con assorbimento degli altri, e la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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