Imposta pubblicità: la modifica del solo soggetto reclamizzato non comporta nuova imposizione (Cass. civ. Sez. V n. 32567 del 13.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta comunale sulla pubblicità, la modifica del solo soggetto reclamizzato non comporta una nuova imposizione ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 507 del 1993, poiché tale variazione non determina un mutamento della superficie esposta né del tipo di pubblicità realizzata. Il presupposto impositivo è individuato dalla superficie e dal tipo di pubblicità, non dal contenuto del messaggio pubblicizzato. La norma che impone la nuova dichiarazione in caso di variazione va letta nel senso che solo la modificazione della superficie o del tipo di pubblicità genera una nuova denuncia e un nuovo tributo, con obbligo per il Comune di procedere al conguaglio. È irrilevante che la pubblicità sia annuale o temporanea, perché la legge non distingue i presupposti dell’imposizione in relazione alla durata.

Il Fatto

La società contribuente aveva comunicato al Comune che dal 1 al 30 settembre 2015 avrebbe installato sui ponteggi di un cantiere edile un impianto di pubblicità temporanea di 330 mq, con una determinata scritta, pagando la relativa imposta. Con successiva comunicazione segnalava il cambio della sola scritta per il periodo dal 16 al 30 settembre 2015.

Il Comune, con avviso di accertamento, richiedeva un nuovo pagamento di pari importo oltre sanzione. La Commissione Tributaria Regionale, in riforma parziale della decisione di primo grado, confermava il rigetto del ricorso della contribuente. La società ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 8, d.lgs. 507/1993 e del regolamento comunale in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente dichiarato infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal controricorrente, perché basata su rilievi non specifici. Il ricorso rappresenta adeguatamente la questione di fatto e prospetta le violazioni di legge in maniera comprensibile.

Il collegio richiama il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quale corollario del requisito di specificità dei motivi, e ne esclude un’interpretazione eccessivamente formalistica. Il principio, già affermato da Sezioni Unite n. 8950 del 18.03.2022 anche alla luce della giurisprudenza CEDU, non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti, quando nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati e sia segnalata la loro presenza nel giudizio di merito.

Nel merito, il fatto è pacifico e accertato dalle decisioni di merito. La Corte ha confermato l’orientamento già espresso da Cass. Sez. V n. 11451 del 30.04.2019, secondo cui la modifica del solo soggetto reclamizzato non comporta una nuova imposizione ex art. 8 del d.lgs. n. 507 del 1993, perché non determina variazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità realizzata.

Il collegio ha richiamato anche Cass. Sez. V n. 23572 del 06.11.2009, che consente al contribuente di denunciare solo le variazioni da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta. La Corte ha poi respinto la tesi del Comune secondo cui il principio varrebbe solo per la pubblicità annuale e non per quella temporanea. La disposizione vigente ratione temporis prevede il pagamento in relazione alla superficie e al tempo, e solo la modificazione di questi elementi comporta nuova denuncia e nuova imposta. Il contenuto pubblicizzato resta neutro rispetto al tributo.

La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato l’avviso di accertamento, con condanna del controricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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