Doppia conforme e sindacato di legittimità sull’imposta di pubblicità (Cass. civ. Sez. V n. 32564 del 13.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta comunale sulla pubblicità, il ricorso per cassazione che deduca la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile quando il ricorrente non indichi le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse: nell’ipotesi di doppia conforme ex art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., l’onere di allegazione grava sul ricorrente. La valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove e la scelta delle risultanze idonee a fondare il convincimento sono riservati al giudice di merito e insindacabili in sede di legittimità. È parimenti inammissibile, per difetto di autosufficienza, la censura su questione non trattata nella sentenza impugnata, ove il ricorrente non indichi in quale specifico atto del grado precedente essa sia stata dedotta.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata, ha rigettato l’appello proposto dalla società contribuente, confermando la decisione di primo grado che aveva respinto l’impugnazione di un avviso di accertamento per imposta sulla pubblicità relativa all’anno 2013. Il Comune è rimasto intimato.

La società propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, lamentando la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e la falsa applicazione dell’art. 7, legge n. 212 del 2000, dell’art. 63, d.lgs. n. 446 del 1997, degli artt. 9 e 38, d.lgs. n. 507 del 1993 e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il motivo fondato sull’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. La ricorrente prospetta l’assenza di una doppia conforme per diversità di decisione in fatto, ma non specifica dove risieda tale diversità, né quale sia il fatto decisivo omesso. Il motivo è quindi precluso per la doppia conforme di merito ed è, in ogni caso, non specifico.

Il Collegio richiama il principio secondo cui, nell’ipotesi di doppia conforme ex art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse, come affermato da Cass. n. 26934/23 e Cass. n. 5947/23.

Il motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. La sentenza impugnata ha valutato le prove e, con giudizio di fatto insindacabile, ha evidenziato la sussistenza dei presupposti dell’imposta richiesta con l’avviso opposto. La Corte ribadisce che l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio sono riservate al giudice del merito, richiamando Sez. II, ordinanza n. 21187 dell’08.08.2019.

Quanto alla legittimazione passiva, le decisioni di merito hanno accertato che i cartelli pubblicitari si riferivano all’attività della società, data l’identità di attività e di sede, e che la società è succeduta alla ditta individuale nella stessa attività e sede pubblicizzata nel 2013. Il motivo sulla mancanza di motivazione dell’avviso non risulta prospettato in appello e la ricorrente non specifica dove sia stato proposto: la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, secondo Cass. Sez. L. n. 18018 del 01.07.2024.

La sentenza risponde a tutte le censure, compresa quella sulla prescrizione, rilevandosi che la pretesa tributaria è portata da un avviso notificato nel quinquennio per l’annualità del 2013. Il ricorso è rigettato, con il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *