IMU, abitazione principale e residenze dei coniugi dopo la sentenza n. 209/2022 (Cass. civ. Sez. V n. 11128 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione per l’abitazione principale, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 nella parte in cui richiedeva che il possessore e il suo nucleo familiare dimorassero abitualmente e risiedessero anagraficamente nel medesimo immobile, spetta per l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove. Non può, infatti, essere evocato l’obbligo di coabitazione dei coniugi, poiché una determinazione consensuale o una giusta causa ne consentono le residenze disgiunte. Resta fermo che il diritto all’agevolazione postula il concorso imprescindibile della residenza anagrafica e della dimora abituale nell’immobile per il quale essa è invocata.

Il Fatto

La contribuente impugna un avviso di accertamento per il parziale versamento dell’IMU relativa all’anno 2017, con riguardo a sei immobili ubicati in Napoli. Il ricorso originario è rigettato in primo grado e l’appello è respinto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.

La contribuente ricorre per cassazione con tre motivi, censurando la motivazione dell’atto impositivo, l’esclusione dell’esenzione per l’abitazione principale e l’omesso esame dell’eccezione sull’esenzione per destinazione al culto di un immobile. Il Comune resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile e comunque infondato. Il ricorrente che censuri la congruità della motivazione di un avviso di accertamento deve riportarne testualmente i passi assunti come erroneamente interpretati, a pena di inammissibilità, perché l’avviso non è atto processuale ma amministrativo. Nel caso di specie la mancata trascrizione impedisce ogni verifica.

Nel merito, la Corte conferma l’orientamento secondo cui l’obbligo motivazionale è adempiuto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestarne l’an e il quantum.

Il secondo motivo, relativo all’esclusione dell’esenzione per abitazione principale, è infondato. La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa: l’originaria disciplina subordinava l’esenzione alla sola residenza anagrafica e dimora abituale del possessore; il riferimento al nucleo familiare è stato introdotto dall’art. 4, comma 5, d.l. n. 16/2012 e ribadito dalla legge n. 147/2013 e dalla legge n. 160/2019. La giurisprudenza di legittimità aveva escluso il beneficio per entrambe le abitazioni dei coniugi in Comuni diversi, ma la Corte cost. n. 209/2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui richiedeva i requisiti anche in capo al nucleo familiare.

La Corte dà atto che, in virtù della norma rimodulata, applicabile ai giudizi pendenti, è sufficiente che nell’immobile risieda il possessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove. Non si tratta di una seconda casa, ma di residenze diverse, diritto dei coniugi in virtù degli accordi sull’indirizzo della vita familiare ex art. 144 cod. civ. Resta fermo il concorso di residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile per cui l’esenzione è invocata.

Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza: la ricorrente non ha riportato il motivo di appello di cui lamenta l’omessa pronuncia, né ha assolto l’onere attenuato di indicazione circostanziata. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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