CIG non convertibile in ferie se richiesta senza residui: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32662 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di minimale contributivo, non sono giustificate riduzioni contributive conseguenti a sospensioni della prestazione lavorativa, anche concordate, che non trovino fondamento nella legge o nel contratto collettivo. Il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di errori di diritto, non critichi in modo circostanziato la soluzione adottata dal giudice di merito e tenti di sovvertire l’accertamento di fatto è inammissibile. Il vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. opera sui fatti come accertati in sentenza, non su una loro diversa ricostruzione prospettata dalla parte.
Il Fatto
L’INPS, con verbale unico di accertamento del 16 ottobre 2015, contestava a una società edile tre profili contributivi. Il primo: avere utilizzato la cassa integrazione guadagni mentre i lavoratori avrebbero potuto fruire di ferie e permessi, con conseguente doppia retribuzione per le medesime ore. Il secondo: avere consentito ferie, per alcuni lavoratori, in misura superiore a quella contrattualmente stabilita. Il terzo: non avere adeguato la retribuzione imponibile rispetto alle ore di straordinario svolte oltre il limite delle 48 ore settimanali.
La società promuoveva domanda di accertamento negativo del credito contributivo. Il giudice di primo grado le dava ragione; la Corte d’appello di Potenza, in riforma, rigettava la domanda, ravvisando provati i fatti e fondato il diritto dell’ente alla maggiore contribuzione. La società ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, dell’art. 2109 cod. civ. e del d.lgs. n. 148 del 2015. La ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe impropriamente convertito la CIG in ferie e permessi, istituti con finalità diverse, e che l’indennità sostitutiva delle ferie non godute non integrerebbe una doppia retribuzione rispetto al trattamento di integrazione salariale.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. Il giudice di appello ha accertato che i provvedimenti di CIG erano stati concessi per riduzione parziale e non totale dell’orario, sulla base di una dichiarazione datoriale che escludeva residui di ferie; ciò nonostante, la società aveva versato l’indennità sostitutiva ex art. 18 CCNL edilizia. Il nucleo motivazionale risiede nella ritenuta illegittimità di un doppio intervento sul medesimo periodo, da INPS e Cassa Edile, con implicita derivazione del credito contributivo.
Tale ragionamento non è scalfito dal ricorso. La deduzione di errori di diritto avrebbe richiesto una critica circostanziata della soluzione adottata, con indicazione puntuale delle norme regolatrici o dei principi violati, come richiesto da Cass. nn. 15568 e 17570 del 2020. Le censure si limitano invece ad argomentare finalità diverse degli istituti e il potere organizzativo del datore, senza intaccare il diverso percorso argomentativo della sentenza.
Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, convertito nella legge n. 341 del 1995, e la nullità del procedimento. La censura tenta di ricondurre i riposi fruiti alle ferie collettive, presupponendo un accertamento di fatto diverso da quello in sentenza. La Corte ribadisce che il vizio dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. riguarda il fatto nei termini accertati, non fatti diversamente ricostruiti dalla parte. Sui fatti accertati, il principio applicato è quello per cui, in tema di minimale contributivo, non sono giustificate riduzioni contributive per sospensioni, anche concordate, prive di base legale o contrattuale (Cass. n. 15120 del 2019 e conformi).
Il terzo motivo, sulla prova documentale del lavoro straordinario utile al riposo compensativo, presenta gli stessi limiti: tende a sovvertire l’accertamento di fatto posto a fondamento del credito dell’Istituto. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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