Inquadramento superiore nel pubblico impiego: irrilevanti mansioni di fatto e titoli (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5033 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In regime di pubblico impiego privatizzato la garanzia del concorso pubblico ex art. 97 Cost. opera anche per il passaggio a una fascia o a un’area superiore. Ne consegue che il mero svolgimento di fatto di mansioni superiori, così come il possesso di titoli di studio, non fondano alcun diritto all’inquadramento nel profilo rivendicato, quando quel profilo presupponga il superamento di un concorso non sostenuto. Il giudice di legittimità non può riesaminare l’accertamento di merito né esaminare direttamente documenti e atti, sicché la censura che si risolva in una contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di appello è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente, già titolare di una convenzione con un Comune quale operatore di equipe socio-psico-pedagogiche, aveva visto il rapporto convenzionale trasformarsi ope legis in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inserimento — previo concorso interno riservato per titoli ed esami — nel contingente ad esaurimento istituito presso la Regione, con qualifica di pedagogista. In forza di un decreto direttoriale e del piano regionale di trasferimento del personale, era poi transitato presso l’azienda sanitaria provinciale, con applicazione del contratto degli enti locali e non del comparto sanità.

Il lavoratore ha quindi agito per l’accertamento del diritto all’inquadramento nel livello di pedagogista dell’area della dirigenza sanitaria, con condanna al pagamento delle differenze retributive, alla regolarizzazione contributiva e al risarcimento del danno da dequalificazione. Il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi hanno rigettato la domanda; di qui il ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte riunisce i quattro motivi per connessione e li dichiara tutti inammissibili. Le censure, osserva, non si misurano con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice di appello ha interpretato la domanda come volta al riconoscimento di un più elevato inquadramento secondo il contratto dell’area dirigenziale del comparto sanità, e l’ha ritenuta infondata.

Il principio applicato è che, in regime di impiego privatizzato, la garanzia del concorso pubblico ex art. 97 Cost. riguarda anche il passaggio ad una fascia superiore, restando esclusa qualsiasi rilevanza al mero pregresso svolgimento di mansioni superiori o al possesso di titoli di studio per conseguire un avanzamento automatico. Il lavoratore non aveva superato il concorso richiesto.

La Corte territoriale ha inoltre valorizzato l’inquadramento attribuito all’atto della stabilizzazione, fondando la conclusione sul fatto che tale inquadramento era stato giudizialmente riconosciuto legittimo con sentenza passata in giudicato (richiamata come Cass. n. 19489/2009) e sul non avere il ricorrente allegato la spettanza di un profilo più congruo nell’ambito della classificazione del contratto degli enti locali.

Da ciò deriva la preclusione dell’esame delle ulteriori domande relative alle differenze retributive, previdenziali e assicurative e al risarcimento del danno da dequalificazione. Il primo e il secondo motivo, oltre a non cogliere il decisum, si risolvono in una contestazione dell’accertamento di merito e sollecitano inammissibilmente l’esame diretto di documenti e atti, non consentito in sede di legittimità. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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