Appalto illecito e licenziamento del somministratore non imputabile all’utilizzatore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32660 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto illecito, l’accertamento in concreto dell’esercizio del potere di direzione e coordinamento dei lavoratori da parte della committente integra autonoma ragione di illiceità del contratto, che rende irrilevanti le censure relative alla forma scritta, all’autorizzazione al subappalto e alla distribuzione dell’onere della prova. Il licenziamento intimato dal somministratore non costituisce atto di gestione del rapporto riconducibile all’utilizzatore, perché l’art. 80-bis del d.l. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, va qualificato come norma di interpretazione autentica e costituisce criterio ermeneutico decisivo anche con riguardo al previgente art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003. Ne consegue che il licenziamento non si intende compiuto dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione.

Il Fatto

La società ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello ha dichiarato la sussistenza di rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato — e in un caso a tempo parziale — con i lavoratori, già impiegati presso un punto vendita e formalmente dipendenti di una cooperativa di servizi. Il giudice di merito ha accertato l’inesistenza di un regolare contratto di appalto tra la committente e la cooperativa, l’assenza dell’autorizzazione scritta al subappalto e, in ogni caso, l’esercizio diretto del potere di direzione e coordinamento dei lavoratori da parte della committente, dichiarando l’illiceità dell’appalto.

Ha poi ritenuto inesistente il licenziamento intimato dalla cooperativa, perché proveniente da un soggetto diverso dall’effettivo datore di lavoro, e ha ordinato la riammissione in servizio con condanna al pagamento dell’indennità commisurata alle mensilità maturate fino all’effettiva reintegrazione.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, esaminati unitariamente per connessione, sono dichiarati inammissibili perché irrilevanti. La Corte d’appello ha accertato in concreto una fattispecie di illiceità dell’appalto a prescindere dall’esistenza di un contratto scritto, dall’autorizzazione al subappalto e dalla distribuzione dell’onere della prova tra le parti. L’accertamento concreto assorbe ogni doglianza sulla genuinità dell’appalto.

Anche il quarto motivo è inammissibile, per la stessa ragione: a fronte dell’accertamento operato dal giudice di merito sulla ricorrenza di una fattispecie vietata di appalto illecito, la censura sull’accertamento delle mansioni resta superata.

Il quinto motivo è inammissibile perché la selezione e la valutazione delle prove sono riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità. La Corte ricorda che la scelta tra le risultanze probatorie, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la preferenza accordata a una fonte di prova rispetto ad altre incontrano il solo limite dell’indicazione delle ragioni del convincimento, senza obbligo di confutare ogni deduzione difensiva (Cass. Sez. 3 n. 12362 del 2006, conf. Cass. Sez. 1 n. 11511 del 2014 e Cass. Sez. L n. 13485 del 2014).

Il sesto motivo è inammissibile perché investe ancora la valutazione delle prove. Non configura violazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione: l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio, se il giudice ha esaminato il fatto decisivo (Cass. Sez. Un. n. 3670 del 2015 e n. 14477 del 2015, Cass. n. 21439 del 2015).

Il settimo motivo è infondato. La Corte richiama il proprio orientamento (n. 30945 del 2023 e n. 32412 del 2023) secondo cui l’art. 80-bis del d.l. n. 34 del 2020, nella parte in cui esclude il licenziamento dagli atti di costituzione e gestione del rapporto imputabili all’utilizzatore, è norma di interpretazione autentica. Essa, pur riferendosi all’art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, costituisce criterio ermeneutico decisivo per identica conclusione sul previgente art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, applicabile ratione temporis, per la sovrapponibilità dei testi normativi. Il ricorso è rigettato, nulla per le spese, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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