Accertamento induttivo puro legittimo in presenza di gravi irregolarità contabili (Cass. civ. Sez. V n. 33366 del 20.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il giudizio di complessiva o intrinseca inattendibilità delle scritture contabili, ancorché formalmente corrette, costituisce il presupposto per procedere con il metodo analitico-induttivo, che consente valutazioni sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, ma rappresenta anche il presupposto dell’accertamento induttivo “puro”, fondato su presunzioni cd. supersemplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in presenza di una delle tassative condizioni previste dallo stesso art. 39, comma 2. Tale disposizione, costituendo una facoltà per l’Amministrazione, può prescindere anche solo in parte dalle scritture contabili e dal bilancio e non richiede alcuna specifica motivazione per l’utilizzazione di dati indicati in contabilità o in dichiarazione o comunque provenienti dallo stesso contribuente, sempre nel rispetto di una ricostruzione operata secondo criteri di ragionevolezza e del parametro costituzionale della capacità contributiva.

Il Fatto

A seguito di una verifica fiscale conclusasi con processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle entrate ha notificato alla società ricorrente un avviso di accertamento con cui ha determinato induttivamente maggiori ricavi per il periodo d’imposta 2014, applicando al costo del venduto una percentuale di ricarico e recuperando a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto parzialmente il ricorso, riducendo la percentuale di ricarico applicata dall’Ufficio. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha poi rigettato l’appello della contribuente. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha contestato la legittimità dell’accertamento induttivo, sostenendo l’insussistenza del presupposto della particolare gravità delle irregolarità contabili e la natura di mero indizio della percentuale di ricarico, insufficiente a esonerare l’Ufficio dall’onere probatorio.

La Corte ha dichiarato il motivo infondato, ricostruendo la distinzione tra metodo analitico-induttivo e accertamento induttivo “puro”. Quest’ultimo, ancorato alle condizioni tassative dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ammette il ricorso a presunzioni supersemplici, non richiede specifica motivazione per l’utilizzo dei dati ricavati dalla contabilità o dalla dichiarazione del contribuente ed è subordinato al solo rispetto dei criteri di ragionevolezza e del parametro della capacità contributiva, secondo il richiamo a Cass. n. 16528/2024.

Nel caso concreto, i giudici di merito avevano accertato la sussistenza dei presupposti dell’accertamento induttivo puro in ragione della mancanza di vari libri, registri e documenti; la Corte ha ravvisato in proposito un tentativo di inammissibile rivalutazione del merito e un difetto di specificità delle censure, richiamando Cass. n. 26934/2023.

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione del contraddittorio preventivo, sostenendo che l’interlocuzione con l’Agenzia avrebbe dovuto precedere l’emissione dell’avviso di accertamento. La Corte ha reputato la censura infondata: ove sia stato redatto un processo verbale di constatazione, il contraddittorio è garantito dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, che prevede uno spatium deliberandi tra la notifica del p.v.c. e quella dell’avviso, mentre l’obbligo generalizzato di invito formale al contraddittorio è stato introdotto solo dall’art. 4-octies del d.l. n. 34 del 2019, conv. in legge n. 58 del 2019, con l’aggiunta dell’art. 5-ter del d.lgs. n. 218 del 1997 (richiamato Cass. n. 9076/2021). Per le imposte dirette non sussisteva quindi alcun obbligo di contraddittorio preventivo, mentre per l’IVA la ricorrente non ha fornito la prova di resistenza sulla non pretestuosità delle ragioni spendibili in sede amministrativa (Cass. n. 27421/2018).

Con il terzo motivo, proposto ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la ricorrente ha lamentato l’omesso esame di fatti decisivi, consistenti nelle particolarità del periodo d’imposta e nella cessazione dell’attività. Il motivo è stato dichiarato inammissibile: in ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., grava sul ricorrente l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e di dimostrarne la diversità, senza che la contribuente vi abbia adempiuto.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento di una somma ulteriore in favore della controricorrente e di un importo in favore della Cassa delle Ammende, oltre all’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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