Opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo estinto il giudizio di opposizione (Cass. civ. Sez. I n. 22125 del 05.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo che sia stato opposto dal debitore poi fallito è opponibile alla massa fallimentare a condizione che sia intervenuta sentenza di rigetto dell’opposizione ovvero ordinanza di estinzione del relativo giudizio, divenute non più impugnabili per decorso del termine prima della dichiarazione di fallimento. È irrilevante che con tali provvedimenti sia stata dichiarata l’esecutorietà del decreto monitorio ex art. 653 cod. proc. civ. o che sia stato emesso, in epoca successiva, il decreto di esecutività ex art. 654 cod. proc. civ., avendo quest’ultimo carattere meramente dichiarativo. Il decreto ingiuntivo privo, prima del fallimento, del decreto di esecutorietà ex art. 647 cod. proc. civ. non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale ed è inopponibile alla massa.
Il Fatto
Una banca, titolare di credito ipotecario di importo determinato, chiese di partecipare alla distribuzione della somma ricavata in sede fallimentare dalla vendita di immobili. Il bene era stato ceduto dalla debitrice principale, poi fallita, a una società terza acquirente, anch’essa fallita. L’ipoteca giudiziale era stata iscritta in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti della debitrice e dei fideiussori.
Dopo l’interruzione per il fallimento della debitrice, il giudizio di opposizione fu riassunto dai soli fideiussori e si estinse nei confronti della fallita. Solo in epoca successiva il decreto ingiuntivo fu dichiarato definitivamente esecutivo. Il giudice delegato respinse la domanda di partecipazione al riparto, ritenendo l’ipoteca giudiziale non opponibile al fallimento. La banca propose opposizione, rigettata dal tribunale con il decreto poi impugnato in Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte distingue due rationes decidendi del decreto impugnato. La prima, solo apparente, riguarda l’erroneità del mezzo prescelto, ma su di essa si era formato il giudicato interno. La seconda, effettiva, attiene al merito dell’opponibilità dell’ipoteca giudiziale. Il primo motivo è pertanto inammissibile, non cogliendo la reale ratio complessiva.
Il secondo motivo è invece fondato. Il decreto ingiuntivo risultava divenuto definitivo nei confronti della debitrice principale con la sentenza che aveva dichiarato estinto il giudizio di opposizione, prima della dichiarazione di fallimento del terzo acquirente. Esso doveva dunque ritenersi a questi opponibile.
La Corte richiama il principio affermato con ordinanza n. 9933 del 2018: in presenza di opposizione, dal combinato disposto dell’art. 653 cod. proc. civ. e dell’art. 308 cod. proc. civ. si ricava che l’ordinanza di estinzione conferisce efficacia esecutiva al decreto opposto una volta scaduti i termini per il reclamo. Il decreto ex art. 654 cod. proc. civ. ha carattere eventuale e meramente dichiarativo, non costituendo requisito indefettibile per il passaggio in giudicato. Differentemente, in assenza di opposizione, il decreto acquista efficacia di giudicato solo con il provvedimento ex art. 647 cod. proc. civ.
La Corte richiama altresì l’orientamento confermato dalle Sezioni Unite n. 8557 del 2023, che ribadisce come i titolari di diritto di ipoteca su beni del fallimento per crediti verso debitori diversi dal fallito non possano avvalersi della verificazione dello stato passivo, ma possano intervenire in vista della ripartizione dell’attivo. Segue la cassazione del decreto impugnato, in accoglimento del secondo motivo, con rinvio al tribunale in diversa composizione.
Nota della Redazione
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