Inammissibile il motivo di ricorso che prospetta questioni nuove di diritto (Cass. civ. Sez. I n. 33484 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità non possono prospettarsi questioni nuove o nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Il ricorrente che deduca una questione non trattata nella sentenza impugnata ha l’onere, a pena di inammissibilità, non solo di allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione. La censura che contesti l’apprezzamento delle risultanze istruttorie è inammissibile ove mirata a un diverso apprezzamento delle prove.

Il Fatto

Un assegno bancario emesso nel 2011 a saldo di un investimento per un’associazione non riconosciuta, portato all’incasso, risultava impagato per difetto di provvista. Su richiesta del creditore, il Giudice di Pace emetteva decreto ingiuntivo nei confronti del socio, in proprio e quale legale rappresentante dell’associazione.

Proposta opposizione, il Giudice di Pace la accoglieva, qualificando la somma come contributo associativo inesigibile per violazione dell’art. 37 cod. civ.. Il Tribunale di Lagonegro, in riforma, riqualificava il credito come restituzione di contributo e riteneva inapplicabile il divieto per intervenuto scioglimento dell’associazione, di fatto cessata prima dell’emissione del titolo. Il socio ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per omessa disamina logica e giuridica della ritenuta estinzione dell’associazione. La Corte lo dichiara inammissibile: il ricorrente non chiarisce le ragioni della contestazione del percorso valutativo delle prove, confondendo l’error in procedendo con l’error in iudicando, oggetto dei motivi successivi. Quanto alla dedotta contraddizione tra premesse e conseguenze, essa non sussiste, poiché dopo l’estinzione o scioglimento dell’associazione si apre comunque la fase della liquidazione.

Il secondo motivo censurava la falsa applicazione dell’art. 37 cod. civ. per violazione dell’art. 27 cod. civ., lamentando che il Tribunale avesse affidato l’accertamento dell’estinzione alla percezione soggettiva dei testi anziché alla verifica delle ipotesi legali o convenzionali. La Corte lo dichiara inammissibile sotto duplice profilo. In primo luogo, il richiamo all’art. 27 cod. civ. costituisce deduzione di una questione nuova, non sollevata nelle fasi precedenti né affrontata nella sentenza impugnata.

La Corte richiama il principio secondo cui i motivi del ricorso devono investire questioni già comprese nel tema del decidere del giudizio a quo. A sostegno cita, tra le altre, Cass. n. 32804 del 2019, Cass. n. 2038 del 2019, Cass. n. 20694 del 2018, Cass. n. 15430 del 2018, Cass. n. 23675 del 2013, Cass. n. 7940 del 2025 e Cass. n. 6987 del 2025. In secondo luogo, il Tribunale ha effettuato un tipico accertamento di merito: la censura, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, è inammissibile perché mirerebbe a un diverso apprezzamento delle prove.

Il terzo motivo, relativo alla violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. in tema di onere della prova, è assorbito dalla trattazione del secondo, attenendo anch’esso a questione nuova e all’insindacabile valutazione probatoria del giudice del merito. La Corte dichiara pertanto il ricorso del tutto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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