Opposizione a decreto ingiuntivo, prova non dispersa e documenti in appello (Cass. civ. Sez. I n. 33479 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
I documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, ancorché non prodotti nuovamente nel giudizio di opposizione, permangono nella sfera di cognizione del giudice di quella fase in forza del principio di non dispersione della prova già acquisita al processo. Essi non possono quindi qualificarsi come nuovi e, se allegati in appello, devono ritenersi ammissibili ex art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. La parte che non disconosca le sottoscrizioni del contratto e non formuli contestazioni specifiche non può dolersi dell’accertamento del credito. Il motivo di ricorso che non riproduca il contenuto dell’atto su cui si fonda la censura è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza.
Il Fatto
Una società finanziaria ottenne, nei confronti di due condebitori, un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Lanusei nel febbraio 2010, per poco più di cinquemila euro. La garante sostenne di non avere mai sottoscritto il contratto di finanziamento e di non avere mai ricevuto la notifica del titolo, appresa solo con l’atto di precetto notificatole anni dopo dalla cessionaria del credito.
Di qui l’opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., accolta in primo grado con declaratoria di inammissibilità, in quanto la notifica doveva ritenersi perfezionata per rifiuto del plico da parte del destinatario. L’appello della garante veniva rigettato dalla Corte territoriale, che riteneva accertato il credito e ammissibile la produzione del contratto di finanziamento avvenuta per la prima volta in secondo grado.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. in relazione all’art. 2697 cod. civ., e del principio di unità processuale tra i gradi. Il contratto di finanziamento, a suo avviso, era stato allegato tardivamente dalla parte opposta, senza che questa dimostrasse una causa non imputabile del ritardo, e il fascicolo del procedimento monitorio non conteneva affatto il titolo, tanto che lo stesso giudice aveva ordinato il deposito di copia del contratto.
Il collegio ha ritenuto la censura manifestamente infondata. La Corte d’appello aveva accertato che il contratto di finanziamento era già stato acquisito dal giudice del monitorio e da questi posto a fondamento del decreto. La produzione in appello non poteva quindi dirsi tardiva, soccorrendo il principio di non dispersione della prova, richiamato dalle Sezioni Unite n. 14475 del 10.07.2015, secondo cui i documenti allegati alla richiesta di ingiunzione e rimasti a disposizione della controparte restano nella cognizione del giudice anche in fase di opposizione.
La Corte ha poi posto l’accento sul comportamento processuale della ricorrente, che a fronte di quella produzione non aveva disconosciuto le sottoscrizioni apposte sul contratto, né formulato contestazioni specifiche in udienza o nelle note conclusive. Il credito ingiunto era dunque da ritenersi accertato.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e privo di autosufficienza, non trascrivendo il contenuto della comparsa di costituzione della creditrice dal quale si sarebbe dovuta evincere la lamentata carenza di causa petendi.
Il rigetto del ricorso ha comportato la condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00, oltre alla somma di euro 2.500,00 ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e all’ulteriore somma di pari importo in favore della Cassa delle ammende, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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