Termine a comparire nel fallimento e riassunzione della procedura prefallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 33608 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di inosservanza dei termini minimi a comparire, la fissazione della nuova udienza ai sensi dell’art. 164, comma 3, cod. proc. civ. deve essere disposta facendo riferimento, quale dies a quo, alla data di notificazione dell’atto, senza che il giudice debba assegnare ex novo l’intero termine di comparizione. Il tempo già trascorso va computato, perché non trova riscontro nella legge la duplicazione del termine e la stessa contrasta con il principio di ragionevole durata del processo. La regola vale anche per i procedimenti camerali prefallimentari, per la comune esigenza di tutela del diritto di difesa. Resta invece soggetta alla disciplina del r.d. n. 267/1942 la procedura prefallimentare pendente prima dell’entrata in vigore del codice della crisi, in forza dell’art. 390, comma 2, CCII.
Il Fatto
La Corte d’appello di L’Aquila aveva dichiarato la nullità di una precedente sentenza dichiarativa di fallimento e del decreto di correzione, revocando i fallimenti della società e dei soci illimitatamente responsabili. La creditrice istante aveva quindi riassunto il procedimento prefallimentare dinanzi al Tribunale, che con nuova pronuncia ha dichiarato il fallimento della società e dei soci.
I reclami proposti avverso tale decisione sono stati rigettati dalla Corte d’appello con la sentenza poi impugnata. La società e i soci hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, deducendo l’error in procedendo in relazione alla disciplina del termine a comparire e alla pretesa necessità di esaminare preventivamente la domanda di concordato.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti hanno contestato la valutazione del giudice d’appello, che aveva ritenuto rispettato il termine a comparire di un socio computando i distinti periodi delle due notifiche. La Corte ha richiamato l’art. 164, comma 3, cod. proc. civ., che in caso di inosservanza dei termini impone la fissazione di una nuova udienza nel rispetto degli stessi, senza prevedere la reiterazione integrale del termine.
Il principio, elaborato per il rito ordinario di cognizione, è stato esteso ai procedimenti camerali, in ragione della medesima esigenza di tutela del diritto di difesa. Il Collegio ha ribadito il precedente secondo cui, in caso di violazione dell’art. 163-bis cod. proc. civ., il dies a quo del nuovo termine coincide con la notificazione dell’atto, dovendosi escludere l’assegnazione ex novo dell’intero termine di comparizione.
Nel caso concreto il socio aveva goduto di un termine complessivo di ventisei giorni, superiore di nove rispetto a quello di legge. La doglianza è stata pertanto respinta per infondatezza.
Con il secondo motivo i ricorrenti hanno sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di concordato prima di dichiarare il fallimento, che la procedura rientrava nella disciplina del codice della crisi e che la procedura prefallimentare era ormai estinta.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. La domanda di concordato con riserva era già stata dichiarata inammissibile con pronuncia coeva alla sentenza di fallimento, e nessuno dei reclami aveva censurato il merito del decreto di non ammissione. Quanto alla lamentata estinzione, la revoca della prima sentenza aveva disposto il rinnovo dell’istruttoria prefallimentare. Infine, in forza dell’art. 390, comma 2, CCII, le procedure pendenti prima dell’entrata in vigore del nuovo codice restano regolate dal r.d. n. 267/1942.
Nota della Redazione
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