Ricorso inammissibile se privo dell’esposizione dei fatti di causa (Cass. civ. Sez. III n. 15824 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa previsto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non risponde a un’esigenza di mero formalismo, ma è funzionale a consentire alla Corte di conoscere direttamente dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per la cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti. Il ricorso che ometta tale esposizione, o la sostituisca con spunti isolati e caotici sparsi nei motivi, è inammissibile. La regola opera anche con riguardo alla disposizione come novellata dal d.lgs. n. 149/2022. La violazione dell’art. 115 c.p.c. dedotta senza rispettare i criteri della giurisprudenza di legittimità non è scrutinabile nel merito.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto domanda di responsabilità civile dei magistrati ai sensi della legge n. 117/1988 e successive modificazioni, per la dichiarazione di fallimento di una società e del socio accomandatario risalente all’anno 2001. Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 12.6.2017, aveva respinto la domanda: non aveva ravvisato colpa grave nei giudici di primo grado, la cui decisione si fondava su un orientamento giurisprudenziale pur minoritario, e aveva invece ritenuto sussistente la responsabilità dei giudici di secondo grado, ma aveva escluso il nesso di causalità con i danni denunciati, per lo stato di decozione della società.

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 6.7.2023, aveva rigettato l’appello, dichiarando inammissibile il primo motivo perché questione nuova e confermando il ragionamento del primo giudice sul giudizio prognostico. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., rilevando che difettava la sia pur minima esposizione dei fatti processuali e sostanziali. La ricostruzione narrativa della vicenda è stata possibile solo attingendo alla sentenza impugnata.

Il collegio ha osservato che nel ricorso non veniva neppure indicato che l’azione risarcitoria era stata promossa sia contro i giudici del Tribunale di Trieste, sia contro quelli della Corte giuliana: tale omissione rendeva praticamente incomprensibili le censure avanzate contro la decisione d’appello. Né le informazioni necessarie potevano recuperarsi dagli isolati e caotici spunti contenuti nel corpo dei singoli motivi.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità consolidata, che con riguardo al previgente art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. — ma con considerazioni valevoli anche per la disposizione novellata dal d.lgs. n. 149/2022 — richiede che il ricorso contenga in modo chiaro e sintetico l’indicazione delle reciproche pretese, delle eccezioni e difese, dello svolgimento processuale e delle argomentazioni essenziali delle fasi di merito (Cass. n. 1352/2023).

La Corte ha aggiunto, ad abundantiam, che, se fosse stato possibile scrutinarne i motivi, il primo non individuava la motivazione criticanda, il secondo sollecitava una valutazione della quaestio facti preclusa dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e il terzo era meramente sollecitatorio di una rivalutazione del fatto. La violazione dell’art. 115 c.p.c. era stata in ogni caso dedotta senza rispettare i criteri della giurisprudenza (Cass., Sez. Un., n. 20867/2020).

Nulla è stato disposto sulle spese, non avendo la Presidenza del Consiglio dei Ministri svolto difese. La Corte ha dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, con obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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