Colpa grave del consumatore e colpa della banca restano autonome (Cass. civ. Sez. I n. 21048 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La colpa grave del consumatore che ha determinato il proprio sovraindebitamento e la colpa del finanziatore nella valutazione del merito creditizio costituiscono profili distinti e autonomi, che possono coesistere. La negligenza del creditore professionale non elide la gravità della colpa del debitore, né incide sul diritto di accesso alla procedura. Ai sensi dell’art. 69, comma 2, c.c.i.i., nel testo risultante dalla modifica introdotta dall’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2020, il creditore colpevole non può opporsi o reclamare per contestare la convenienza della proposta, ma conserva il potere di dedurre motivi di legittimità, ossia la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per l’accesso alla procedura. Il grado di istruzione del debitore è estraneo alla nozione di consumatore ex art. 2, lett. e, c.c.i.i., che dipende unicamente dall’agire per scopi estranei all’attività eventualmente svolta.

Il Fatto

Una consumatrice propose al Tribunale di Napoli ricorso per l’omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi del d.lgs. n. 14 del 2019. Il giudice avviò la procedura e omologò il piano, respingendo l’opposizione della società creditrice, che aveva contestato la responsabilità della debitrice per avere determinato con colpa grave il proprio sovraindebitamento.

La creditrice propose reclamo alla Corte d’Appello di Napoli, che in accoglimento del gravame revocò l’omologazione e dichiarò aperta la liquidazione controllata, rimettendo gli atti al tribunale. Contro la sentenza della Corte territoriale la consumatrice ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; la società si è difesa con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava l’uso del concetto di meritevolezza, ritenuto superato, e la pretesa disapplicazione della normativa vigente. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che l’attuale disciplina è contenuta nell’art. 69, comma 1, c.c.i.i., che esclude dall’accesso alla procedura il consumatore che ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il giudice del merito ha applicato proprio tale norma, fondandosi su un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.

Con il secondo motivo la ricorrente contestava alla Corte territoriale di non avere adeguatamente valutato la negligenza del finanziatore nella valutazione del merito creditizio, al duplice fine di negare la legittimazione del creditore a opporsi e a reclamare e di attenuare la gravità della propria colpa. La Corte ha respinto il motivo.

Quanto al primo profilo, in base all’art. 69, comma 2, c.c.i.i. il creditore colpevole non può opporsi o reclamare per contestare la convenienza della proposta, ma resta legittimato a far valere motivi di legittimità. Il testo vigente, entrato in vigore il 15.7.2022, deriva dall’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2020, che ha limitato la più ampia inibitoria prevista dal testo originario del d.lgs. n. 14 del 2019. La distinzione corre dunque tra ragioni di convenienza economica, inibite, e contestazioni sulla legittimità della domanda, consentite a tutti i creditori.

Quanto al secondo profilo, la Corte ha escluso ogni interferenza tra la negligenza della banca e la colpa del consumatore. I due profili sono distinti e possono coesistere: il dovere del finanziatore di valutare il merito creditizio su informazioni adeguate non incide sulla possibilità che il consumatore abbia determinato con colpa grave il proprio sovraindebitamento. Collegare alla negligenza del creditore l’effetto di elidere la gravità della colpa del debitore significherebbe attribuirle una conseguenza non prevista dall’art. 69 c.c.i.i., che tiene separati gli effetti della colpa del debitore e di quella del creditore.

Il terzo motivo denunciava l’apprezzamento sull’elevato livello di formazione della debitrice. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: è corretto che il grado di istruzione è estraneo alla qualifica di consumatore, ma la Corte d’Appello non ha negato tale qualifica, avendo fondato la decisione sull’accertata colpa grave. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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