Fondo vittime mafia: estraneità agli ambienti criminali come prerequisito (Cass. civ. Sez. III n. 33676 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di elargizioni in favore delle vittime di reati di tipo mafioso, l’estraneità ad ambienti di mafia del richiedente l’accesso al Fondo di rotazione, istituito dalla legge n. 512 del 1999, ha natura di prerequisito immanente allo scopo stesso della legge istitutiva, costituendo un elemento negativo della fattispecie legale che dà diritto all’accesso al Fondo. Tale condizione deve necessariamente sussistere per il riconoscimento del beneficio anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 15, primo comma, lett. c), legge n. 122 del 2016, che, nell’introdurla espressamente, ha valore non innovativo, ma puramente chiarificatore di un connotato intrinseco alla fattispecie legale. Il requisito va riferito tanto alla vittima del reato mafioso quanto al superstite che del beneficio voglia avvalersi, poiché scopo della legge istitutiva è contrastare i fenomeni di infiltrazione mafiosa.
Il Fatto
La moglie e la figlia di una vittima di omicidio per motivi di mafia, consumato nel 1985, si costituiscono parte civile nel processo penale, ottenendo la condanna dell’imputato e l’attribuzione di una provvisionale. Esperita poi azione civile, conseguono dal Tribunale di Marsala la condanna dell’autore del reato al risarcimento dei danni non patrimoniali.
Nel luglio 2012 le due congiunte presentano istanza di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di stampo mafioso, istituito dalla legge n. 512 del 1999. Il Prefetto respinge la domanda, rilevando la non estraneità della vittima ad ambienti criminali, causa ostativa prevista dall’art. 15, primo comma, lett. c), legge n. 122 del 2016. Le istanti agiscono in giudizio; la domanda è respinta in entrambi i gradi di merito.
La Motivazione della Corte
Le ricorrenti propongono tre motivi. Il primo, articolato in tre censure, investe il regime transitorio e il riferimento soggettivo del requisito di estraneità; il secondo deduce la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e la carenza di motivazione; il terzo denuncia l’omessa pronuncia su alcuni capi del gravame.
La Corte affronta anzitutto le questioni di diritto già risolte in una fattispecie sovrapponibile, richiamando il principio per cui l’estraneità ad ambienti di mafia ha natura di prerequisito immanente allo scopo della legge istitutiva e costituisce elemento negativo della fattispecie legale. L’art. 15, primo comma, lett. c), legge n. 122 del 2016 non ha quindi valore innovativo, ma puramente chiarificatore.
I giudici di legittimità precisano che il requisito riguarda sia la vittima del reato mafioso sia il superstite che intenda avvalersi del beneficio, poiché la finalità mediana ma prioritaria della legge è contrastare i fenomeni di infiltrazione mafiosa. Le censure sul regime transitorio e sul riferimento soggettivo sono pertanto respinte, con integrale richiamo alla motivazione dell’arresto richiamato.
La doglianza sulla condizione della vittima è invece inammissibile, poiché sollecita una nuova valutazione delle risultanze istruttorie estranea al giudizio di legittimità. Il secondo motivo è parimenti inammissibile: la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo denunciando che il giudice abbia posto a fondamento prove inesistenti o acquisite fuori dai poteri officiosi, mentre nel caso di specie si chiede un riesame dei mezzi istruttori, peraltro privi di localizzazione ai sensi dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.
Il terzo motivo è inammissibile e comunque infondato: non riproduce adeguatamente il contenuto del motivo di appello, impedendo il riscontro dell’error in procedendo. Nel merito, la supposta omessa pronuncia non ha carattere decisivo, potendo la Corte integrare la motivazione ex art. 384 cod. proc. civ. La disparità di trattamento rispetto ad altra congiunta è conseguenza fisiologica di giudizi separati, e l’ammissione del colpevole a programmi di protezione non incide sulle condizioni di elargizione delle provvidenze, nessuna delle quali richiama la solvibilità dell’autore del reato. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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