Imbullonati e decauville esclusi dalla stima catastale (Cass. civ. Sez. V n. 33733 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i piani inclinati e le decauville delle centrali elettriche non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, perché costituiscono impianti funzionali al ciclo produttivo. L’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 sottrae dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura ed energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo. La censura che contesti l’esclusione dalla stima fondandosi sull’immobilizzazione del bene non coglie la ratio decidendi, perché la nozione di macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo va tratta dalla funzione del bene e non dalla sua connotazione immobiliare: essa è pertanto inammissibile per astrattezza.

Il Fatto

Una società ha impugnato un avviso di accertamento catastale con nuova determinazione del classamento e della rendita, lamentando in particolare l’inclusione nella stima della decauville servente una centrale idroelettrica situata nel territorio di un comune della provincia di Sondrio. La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso e compensato le spese.

La società ha proposto appello e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha accolto l’impugnazione, ritenendo che il piano inclinato e la decauville fossero componenti impiantistiche da escludere dalla stima catastale in base alla disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; la società si è costituita con controricorso e la ricorrente ha depositato memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa generale secondo cui, per effetto dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015, sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, escludendo dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, i cc.dd. imbullonati. Il criterio distintivo privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, della manifattura e dell’energia, a prescindere dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo.

Su questa linea il Collegio richiama il proprio orientamento, già espresso in una fattispecie relativa a una centrale elettrica, secondo cui i piani inclinati non rilevano ai fini della rendita catastale perché impianti funzionali al ciclo produttivo: la scelta legislativa è di sottrarre dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche (v. Cass. n. 20726 del 2020; Cass. n. 25784 del 2021; Sez. V n. 8985 del 2024).

Il punto controverso investe la possibilità di individuare, nelle componenti impiantistiche, una parte scindibile rispetto al processo produttivo e inscindibile rispetto all’unità immobiliare. La Corte esclude che ciò possa avvenire per le parti, anche edilizie o murarie, strettamente strumentali e funzionali al processo produttivo, mentre ammette la distinzione solo per le parti che conservano un’autonomia strutturale rispetto al ciclo produttivo. Le questioni relative alla precisa individuazione e valutazione di tali parti integrano però questioni di merito, censurabili in sede di legittimità solo ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 o 5, cod. proc. civ.

Nel caso concreto la CTR ha affermato che la decauville è riconducibile alle ferrovie a scartamento ridotto, con binario formato da elementi prefabbricati, e che piani inclinati e decauville sono, per loro stessa natura, parte inscindibile del sistema produttivo e industriale: appare impossibile ipotizzarne una separazione dalla struttura industriale globale. La ricorrente ha invece censurato la decisione con riferimento a profili — quali l’immobilizzazione — che non colgono la ratio decidendi, giacché la nozione di impianto funzionale va tratta dalla specifica funzione del bene. La censura, caratterizzata da astrattezza e prescindendo dall’accertamento in fatto compiuto dal giudice, è pertanto dichiarata inammissibile; le spese di lite seguono la soccombenza e non sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato esentata mediante prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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