Promessa di pagamento non titolata e inversione dell’onere probatorio (Cass. civ. Sez. III n. 9701 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di promessa di pagamento non titolata, la sola indicazione del promissario circa la riferibilità della promessa ad un rapporto diverso da quello dedotto dal promittente non integra rinuncia implicita al beneficio dell’astrazione processuale di cui all’art. 1988 cod. civ.. La rinuncia al vantaggio della dispensa dall’onere di provare il rapporto fondamentale esige una inequivoca manifestazione di volontà abdicativa, configurabile solo quando il beneficiario deduca, accanto alla promessa, il rapporto sottostante con autonoma iniziativa istruttoria, e non quando tale iniziativa sia formulata per reagire alle eccezioni del promittente. Ne consegue che il destinatario dell’atto ricognitivo è esonerato dal provare la causa ed è il promittente a dover dimostrare l’inesistenza, il diverso contenuto, l’invalidità o la cessazione del rapporto. Il giudizio di inammissibilità e di irrilevanza delle prove testimoniali, se plausibilmente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.

Il Fatto

Nel dicembre 2010 le parti sottoscrivevano una scrittura privata, titolata “Dichiarazione di debito”, con la quale, richiamata una situazione debitoria di oltre due milioni di euro, concordavano un piano di rientro con l’indicazione delle somme e delle scadenze. A fondamento del credito era posto l’esito negativo di un’intermediazione finanziaria prestata nell’interesse del creditore.

Nel 2014 il creditore agiva in giudizio, in conferma di un sequestro conservativo, per ottenere il riconoscimento del credito e la condanna solidale dei debitori. Il Tribunale di Verona accoglieva la domanda; la Corte d’Appello di Venezia rigettava il gravame del debitore costituito. Questi ricorre per cassazione, articolando tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1988, 2723, 2724 e 2697 cod. civ., sostenendo che il creditore, allegando un rapporto contrattuale di intermediazione finanziaria, avrebbe rinunciato alla dispensa probatoria e che la prova testimoniale sugli accordi successivi sarebbe stata ammissibile.

La Corte respinge la tesi della rinuncia richiamando il principio di Cass. n. 13215/2023: la rinuncia all’astrazione processuale postula una inequivoca volontà abdicativa, ravvisabile quando il beneficiario deduce il rapporto sottostante con autonoma iniziativa istruttoria, non ricavabile dal mero riferimento ad altro rapporto e non configurabile quando l’istanza istruttoria reagisce alle eccezioni avversarie.

Nel caso concreto il promissario non aveva dedotto il rapporto sottostante né esperito autonomia istruttoria, sicché operava l’inversione dell’onere della prova sul promittente. Questi, secondo la Corte territoriale, non aveva assolto all’onere di dimostrare l’inesistenza o l’inefficacia della causa generatrice del debito.

Quanto al profilo istruttorio, il motivo è inammissibile. La corte di merito aveva confermato la valutazione dell’ordinanza istruttoria di primo grado, fondandola sull’inammissibilità dei capitoli implicanti valutazioni, sull’irrilevanza delle circostanze relative alla sola posticipazione dei termini e sull’inverosimiglianza di modificazioni verbali di un documento attestante un debito di oltre due milioni.

La giustificazione del mancato accoglimento delle richieste istruttorie, essendo plausibile e congrua, sfugge ai limiti del sindacato di legittimità. Per analoghe ragioni risultano inammissibili il secondo e il terzo motivo, il quale ultimo era peraltro impostato sull’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non più in vigore. Il ricorso è rigettato, con declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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