Notifica telematica della sentenza e decorrenza del termine breve di impugnazione (Cass. civ. Sez. III n. 33872 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la prova dell’avvenuta notifica telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato pdf, delle ricevute di accettazione e di consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici. Non occorre il deposito dei relativi file in formato eml o msg, necessario invece al diverso fine della prova della notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio: la relata di notifica della sentenza, ai fini dell’art. 325 cod. proc. civ., è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all’originale dal difensore. Il ricorso notificato oltre il termine breve decorrente dalla notifica telematica della sentenza impugnata è pertanto inammissibile.
Il Fatto
La società proprietaria di un compendio immobiliare intimava sfratto per morosità all’università conduttrice, chiedendo il rilascio dell’immobile, il pagamento dei canoni non corrisposti e la risoluzione del contratto di locazione a uso diverso. La conduttrice eccepiva l’intervenuta risoluzione consensuale del rapporto, con consegna delle chiavi, e proponeva domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme spese per eliminare i vizi dell’immobile.
Il Tribunale rigettava la domanda di risoluzione per inadempimento e la riconvenzionale, dichiarava risolto il contratto per mutuo consenso, condannava l’università al pagamento di un’indennità di occupazione e compensava le spese. La Corte d’appello rigettava integralmente il gravame. Avverso tale sentenza l’università proponeva ricorso per cassazione; la società resisteva con controricorso, eccependo l’improcedibilità del ricorso per tardività della notifica e chiedendo la condanna per lite temeraria.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché tardivo. La sentenza impugnata era stata notificata il 4 aprile 2022; il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il 3 giugno 2022, mentre risulta notificato il 31 ottobre 2022 e depositato il 18 novembre 2022.
Il passaggio centrale riguarda la prova della notifica telematica. La Corte richiama la propria precedente indicazione (Cass. n. 25686/2023): ai fini della decorrenza del termine breve, la prova dell’avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data depositando le copie informatiche in formato pdf delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici. Non servono i file in formato eml o msg.
La Corte distingue nettamente le due fattispecie. I file in formato eml o msg restano necessari al diverso fine della prova della notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio. Per la sentenza, invece, la relata di notifica rilevante ai sensi dell’art. 325 cod. proc. civ. costituisce atto esterno al giudizio: come ogni atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all’originale dal difensore.
Il rilievo è già di per sé dirimente. La Corte aggiunge, ad abundantiam, che, se fosse stato possibile esaminarli, entrambi i motivi sarebbero stati inammissibili. Il primo, perché la ricorrente non si confronta con l’intera motivazione della sentenza impugnata, che ha escluso ogni rinuncia alle domande sulla porzione di terreno. Il secondo, perché non deduce la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. secondo i criteri indicati da Cass. n. 11892/2016, ribaditi da S.U. n. 16598/2016 e S.U. n. 20867/2020.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate in 5.500 euro per compensi, oltre forfettarie al 15 per cento, esborsi per 200 euro e accessori, nonché l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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