Revocatoria, scientia damni e presunzioni nel rapporto di coniugio (Cass. civ. Sez. III n. 3035 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ., la scientia damni in capo al terzo acquirente non può essere desunta dalla sola circostanza che oggetto dell’atto dispositivo sia un bene immobile, né dal mero rapporto di coniugio tra debitore e acquirente. Il ragionamento presuntivo ex art. 2729 cod. civ. può fondarsi anche su un solo indizio, ma in tal caso questo deve essere grave e preciso e la motivazione deve spiegare perché da esso sia lecito risalire al fatto ignoto. È pertanto cassata la sentenza che abbia ritenuto la consapevolezza del pregiudizio in re ipsa in caso di alienazione immobiliare e l’abbia desunta dal solo vincolo coniugale, privo di ulteriori connotazioni.

Il Fatto

La vicenda ha origine da un’azione promossa da una creditrice, sul presupposto di un credito vantato per attività lavorativa prestata alle dipendenze di un’associazione presieduta dal debitore. La ricorrente chiedeva dichiararsi la simulazione o l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell’accordo concluso in sede di separazione consensuale, con cui il debitore aveva trasferito all’altro coniuge la metà di un immobile a tacitazione dei diritti di mantenimento.

Il Tribunale rigettava la domanda, non risultando provato che l’atto dispositivo avesse inciso sulla capienza del patrimonio del debitore. La Corte d’Appello di Catania accoglieva il gravame e dichiarava l’inefficacia dell’atto. Gli eredi del terzo acquirente, nel frattempo deceduto, ricorrono per la cassazione, formulando ricorso principale e ricorso incidentale adesivo articolati sugli stessi motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due ricorsi, di identico contenuto. Il primo motivo, incentrato sulla asserita ultrapetizione per avere il giudice d’appello accolto la domanda sull’assunto della posteriorità del credito rispetto all’atto, è rigettato. La Corte rileva che la riproposizione dell’atto di citazione non dimostra che l’attrice avesse dedotto l’anteriorità dell’atto dispositivo e che comunque il giudice d’appello può fondare la decisione su ragioni in diretta connessione con quelle devolute.

Anche il secondo motivo è infondato. Non si era formato alcun giudicato interno sulla statuizione del Tribunale in tema di riparto dell’onere probatorio, perché l’appellante aveva specificamente impugnato il capo relativo all’incapienza del patrimonio del debitore. Il giudice d’appello, inoltre, non ha diversamente distribuito l’onere della prova, ma ha solo ritenuto sussistenti i requisiti per dichiarare inefficace l’atto.

Il nucleo del provvedimento riguarda i motivi terzo e quarto, accolti. I ricorrenti censuravano il ricorso a massime di esperienza e a presunzioni prive dei requisiti di legge. La Corte ribadisce che, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., gli elementi indiziari devono essere gravi, precisi e concordanti. Il ragionamento presuntivo può basarsi anche su un solo indizio, ma solo se questo sia grave e preciso e se la motivazione ne illustri adeguatamente l’idoneità inferenziale.

Nel caso concreto il giudice di merito aveva tratto la scientia damni dal solo fatto che oggetto di disposizione fosse un immobile, ritenendo la consapevolezza del pregiudizio in re ipsa, e dal rapporto di coniugio tra debitore e acquirente, senza alcuna ulteriore connotazione, sebbene il bene fosse pervenuto per effetto di un accordo di separazione. Tale inferenza non supera i requisiti di gravità e precisione richiesti dalla legge.

La sentenza è quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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