Sanzioni bancarie, opposizione e valutazione delle prove ispettive (Cass. civ. Sez. II n. 28087 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 145 d.lgs. n. 385/1993, i verbali ispettivi della Vigilanza sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c. e presentano un triplice livello di attendibilità: attestano i fatti compiuti o percepiti dal pubblico ufficiale, fanno fede fino a prova contraria sulla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese da terzi e costituiscono comunque elemento di prova valutabile in concorso con gli altri, disattendibile solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti. La disponibilità degli atti del procedimento amministrativo non richiede la materiale allegazione degli stessi al provvedimento sanzionatorio, essendo sufficiente la possibilità di prenderne visione, chiederne la produzione o ottenerne copia. È inammissibile in cassazione la censura che proponga una diversa ricostruzione del fatto, essendo precluso un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme. Il diniego dell’applicazione retroattiva del favor rei alle sanzioni amministrative non è sindacabile ove il trattamento novellato non risulti effettivamente più mite.
Il Fatto
Il ricorrente, già condirettore generale di un istituto di credito, proponeva opposizione ex art. 145 d.lgs. n. 385/1993 avverso il provvedimento sanzionatorio con cui la Banca d’Italia gli aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per il non corretto esercizio dei poteri di gestione, in concorso con il direttore generale. Chiedeva l’annullamento o, in subordine, la riduzione della sanzione, articolando sette ragioni di censura.
La Corte d’Appello rigettava l’opposizione, escludendo l’applicabilità del favor rei e confermando il compendio probatorio fondato sulle risultanze ispettive. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi quattro motivi, tutti incentrati su asserite omesse pronunce e su motivazione perplessa. Rileva che il giudice del merito ha ripartito l’analisi dei singoli motivi di opposizione in specifici capitoli, esaminando congiuntamente quelli a contenuto sovrapponibile. La motivazione sulla responsabilità è ampia e si confronta con tutte le doglianze: il nucleo delle contestazioni riguarda l’ideazione e la realizzazione, in concorso con il direttore generale, di operazioni volte a dissimulare il finanziamento dell’acquisto di azioni proprie e ad assicurare trattamenti privilegiati a figure vicine all’alta direzione.
Quanto ai motivi quinto, sesto e settimo, la Corte ribadisce la regola sui verbali ispettivi: essi sono assistiti da fede privilegiata per i fatti attestati dal pubblico ufficiale, fanno fede fino a prova contraria sulla veridicità delle dichiarazioni dei terzi e costituiscono comunque elemento di prova che il giudice deve valutare in concorso con gli altri. Il provvedimento sanzionatorio non richiede la materiale allegazione dei documenti, essendo sufficiente la disponibilità degli atti per il controllo del destinatario.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui i verbali delle ispezioni della Banca d’Italia sono dotati di tale triplice livello di attendibilità, e conferma che la decisione impugnata si è fondata su un compendio probatorio complessivo. Il ricorrente ha esercitato pienamente il diritto di difesa, mentre la valutazione degli elementi istruttori appartiene al merito.
La censura di travisamento della prova è dichiarata inammissibile: non è ravvisabile alcuna svista sul fatto probatorio in sé, e l’asserita ammissione non costituisce circostanza decisiva, poiché la responsabilità si fonda su plurimi elementi convergenti.
L’ottavo motivo, relativo all’omesso esame dell’inesistenza di una delibera di nomina, è infondato: il giudice del merito ha escluso la tesi della carica onorifica sulla base della documentazione societaria e del ruolo di coordinamento ammesso dallo stesso ricorrente, autonomo argomento idoneo a sostenere la decisione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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