Iscrizione ipotecaria esattoriale, no litisconsorzio coobbligati da scissione (Cass. civ. Sez. V n. 34131 del 25.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma procedura alternativa alla stessa, sicché può essere effettuata senza la preventiva notificazione dell’intimazione di pagamento di cui all’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, prescritta solo quando l’espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella. L’avviso non deve contenere l’indicazione del valore degli immobili né della rendita catastale, essendo sufficiente il credito per cui si procede. Nel giudizio avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria è legittimato passivo necessario il solo agente della riscossione, non sussistendo litisconsorzio necessario con le società coobbligate in solido per effetto di scissione. La costituzione tardiva del resistente comporta la decadenza dalle sole eccezioni non rilevabili d’ufficio, restando salvi il diritto di difesa e la produzione documentale.
Il Fatto
Una società ha impugnato l’avviso di iscrizione ipotecaria emesso dall’agente della riscossione, relativo a varie cartelle di pagamento per tributi notificate alla stessa quale responsabile in solido con altra società per effetto di un atto di scissione.
La Commissione tributaria provinciale, previa parziale declaratoria di difetto di giurisdizione, ha respinto il ricorso. La Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello, con sentenza n. 417/11/2022 depositata il 31.01.2022. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a sedici motivi, oltre a due motivi preliminari.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto i due motivi preliminari, qualificandoli come inammissibili per genericità, poiché si risolvono in una mera sintesi dei successivi motivi. Passa quindi al primo motivo, relativo alla difesa dell’agente della riscossione mediante avvocato del libero foro: il motivo è infondato. Richiamando Cass. Sez. U. n. 30008/2019 e altre pronunce, la Corte ricorda che l’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 disciplina la rappresentanza processuale dell’agente della riscossione, mentre la difesa tecnica è regolata dall’art. 12 del medesimo decreto, che consente il patrocinio di avvocati del libero foro.
Sul secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, la Corte osserva che l’art. 10 individua la legittimazione passiva in correlazione all’emissione dell’atto impugnato. L’avviso di iscrizione ipotecaria riguarda l’attività tipica dell’agente della riscossione, unico legittimato passivo necessario, senza litisconsorzio con le società coobbligate per la scissione, come confermato da Cass. n. 31591/2018 e Corte cost. n. 90/2018.
Il terzo motivo, sulla mancata previa intimazione di pagamento, è infondato: l’iscrizione ipotecaria non è atto di espropriazione forzata, sicché non si applica l’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, come affermato da Cass. Sez. U. n. 19667/2014. Il contraddittorio è stato comunque garantito dalla comunicazione preventiva.
Il quarto motivo è inammissibile per novità della questione sulla diversità degli importi; è infondato quanto alla mancata indicazione del valore degli immobili, poiché l’avviso non deve contenere tale dato, essendo sufficiente il credito per cui si procede (Cass. n. 36000/2021; Cass. n. 29111/2025), né la firma autografa, essendo sufficiente l’indicazione a stampa dell’agente.
I motivi dal quinto al sedicesimo sono dichiarati inammissibili o infondati: l’incompetenza territoriale e la prescrizione, proposte per la prima volta in appello, violano gli artt. 57 e 46 del d.lgs. n. 546/1992; la tardiva costituzione del resistente comporta la decadenza dalle sole eccezioni non rilevabili d’ufficio, permanendo il diritto di difendersi (Cass. n. 4619/2025). Sul compenso di riscossione, la Corte ribadisce che l’aggio ha natura retributiva e non sanzionatoria, non costituendo limite quantitativo massimo la percentuale di cui all’art. 5, comma 1, del d.l. n. 95/2012 (Cass. n. 27650/2020; Corte cost. n. 120/2021). Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.