Travisamento della prova e notifica a mezzo posta (Cass. civ. Sez. V n. 34134 del 26.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista sul fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto, trova il suo rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Ove invece il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. È dunque denunciabile in sede di legittimità, ex art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l’errore in cui sia incorso il giudice di merito quando, trattandosi di fatto probatorio controverso, abbia supposto un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Per fatto probatorio deve intendersi l’oggetto della percezione del giudice, non il fatto storico da accertare.

Il Fatto

Una contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Catania la comunicazione di presa in carico emessa ex art. 29, comma 1, lett. b), d.l. 78/2010, relativa a imposte e sanzioni iscritte in un avviso di accertamento che assumeva non notificato, tardivo ed errato nel merito. L’avviso riguardava l’omessa dichiarazione, per il 2009, del prezzo ricevuto per la vendita di un terreno edificabile.

La CTP accoglieva il ricorso, escludendo la legittimazione passiva dell’agente della riscossione e valorizzando la quietanza dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 7 l. 448/2001. La CTR, in riforma, respingeva il gravame della contribuente e accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio, ritenendo rituale la notifica dell’avviso e non provato l’integrale pagamento della rivalutazione. L’erede della contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, denunciano il medesimo profilo: il travisamento del contenuto di un fatto, ovvero la nota delle Poste Italiane. Il primo motivo deduce la violazione di legge per aver la CTR ritenuto valida la notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. in difetto del deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa. Il secondo lamenta l’omesso esame del contenuto di quella nota, che attestava solo la consegna della raccomandata e non poteva equipararsi all’avviso di ricevimento.

La Corte richiama la recente sezione unita n. 5792 del 2024, che — muovendo da Sezioni Unite n. 8053 del 2014 — ha escluso la ricorribilità per cassazione del travisamento della prova in senso proprio. Ammetterla significherebbe scivolare verso un terzo grado di merito e assegnare alla Corte il potere di rifare daccapo il giudizio di merito, neutralizzando la riforma del 2012 del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. Il rimedio istituzionale resta la revocazione per errore di fatto; il vizio è deducibile ex art. 360, nn. 4 e 5, solo ove rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una parte.

Nel caso di specie si tratta di fatto sostanziale, accaduto prima e fuori dal giudizio: la notifica dell’avviso di accertamento prodromico alla presa in carico. La censura ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. è pertanto ammissibile e fondata, perché è palese l’errore percettivo della CTR sul luogo e sul destinatario della comunicazione di avvenuto deposito. La nota delle Poste Italiane indica solo la consegna al “destinatario”, senza il nome di chi ha ricevuto la CAD né l’indirizzo della consegna.

Tale nota non è equipollente all’avviso di ricevimento della CAD. Secondo il costante insegnamento della Corte sono necessari l’indicazione della persona cui è stato consegnato (Cass. n. 2551 del 2019; Cass. n. 14574 del 2018) e l’indirizzo della consegna (Cass. n. 22348 del 2020). La fondatezza del secondo motivo travolge l’invalidità del procedimento notificatorio e implica l’accoglimento anche del primo. Assorbito il terzo motivo, la causa è decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., con accoglimento dell’originario ricorso; le spese dell’intero processo sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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