Spese giudizio legittimità e obbligo pronuncia giudice rinvio (Cass. civ. Sez. V n. 32851 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio, quando la Corte di cassazione abbia annullato la precedente sentenza d’appello per difetto di specificità dei motivi e abbia indicato le statuizioni da adottare, è tenuto a provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. L’interesse della parte a tale statuizione non viene meno per la sua soccombenza nel secondo appello, allorché la stessa risulti parzialmente vittoriosa in primo grado e in Cassazione. In presenza di soccombenza reciproca, il giudice può disporre l’integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. Il motivo di ricorso che non si confronti con la motivazione della pronuncia impugnata è inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
Nel 2010 la società concessionaria per la riscossione del Comune emise nei confronti del contribuente un’ingiunzione di pagamento per mancato versamento dell’ICI relativa al 2004, notificata nel gennaio 2011. Il contribuente impugnò l’atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, lamentando l’erronea sottoposizione a imposta di taluni immobili. Il giudice di primo grado, previa riunione con altro procedimento relativo al medesimo tributo, accolse parzialmente il ricorso.
La Commissione Tributaria Regionale dichiarò inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi. Su ricorso del contribuente questa Corte, con una prima pronuncia di legittimità, cassò la decisione e rinviò alla medesima CTR per l’esame del merito. Il giudice di rinvio respinse il gravame, ritenendo che l’invio per notifica dell’avviso di accertamento avesse impedito la decadenza quinquennale, e confermò la sentenza di primo grado limitatamente agli immobili ancora di proprietà del ricorrente. Avverso tale pronuncia il contribuente propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 600/1973 e art. 60 lett. e), legge n. 296/2006, sostenendo che la prima pronuncia di legittimità avrebbe reso definitivo l’accertamento dei presupposti di fatto e che la notifica dell’ingiunzione sarebbe stata tardiva. La Corte lo dichiara inammissibile: il ricorrente non si confronta con la motivazione impugnata, poiché invoca una decadenza che al più riguarderebbe l’avviso di accertamento, la cui notifica tempestiva è incontestata e di per sé idonea a escludere la decadenza stessa.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e non può prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento. La loro mancata considerazione comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ. (da ultimo Sez. III n. 9059 del 2025). La Corte esclude inoltre che la precedente pronuncia di legittimità abbia fissato un giudicato sui fatti, essendosi limitata a cassare la decisione d’inammissibilità e a rinviare per l’esame del merito.
Il secondo motivo ripropone pedissequamente la medesima censura sulla decadenza, omettendo ogni riferimento alla tempestività della notifica dell’avviso, e incorre pertanto nella stessa nullità.
Il terzo motivo è invece fondato. Il giudice del rinvio non aveva provveduto sulle spese del primo giudizio di legittimità, come la precedente sentenza aveva stabilito. La Corte chiarisce che il ricorrente, pur soccombente nel secondo appello, conservava interesse alla statuizione: era stato parzialmente vittorioso in primo grado e in Cassazione, avendo ottenuto l’annullamento della prima sentenza d’appello.
L’accoglimento del terzo motivo comporta la cassazione della sentenza limitatamente al capo sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel merito. Nella liquidazione delle spese dell’intero giudizio, ex art. 385, comma 2, cod. proc. civ., la Corte tiene conto della soccombenza reciproca, che giustifica ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. l’integrale compensazione tra le parti. La Corte dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo, accoglie il terzo e compensa integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio.
Nota della Redazione
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