Revoca agevolazioni enti sportivi: il modello EAS non basta (Cass. civ. Sez. V n. 34245 del 27.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di enti non commerciali, la sola mancata presentazione del modello EAS di cui all’art. 30 del d.l. n. 185 del 2008 non costituisce elemento sufficiente a fondare la revoca delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche. L’accertamento sulla spettanza del regime agevolato va compiuto non solo sul piano formale, ma anche in concreto, verificando che l’attività effettivamente svolta corrisponda ai requisiti sostanziali fissati dall’art. 148 del d.P.R. n. 917 del 1986. L’omessa trasmissione del modello integra un mero elemento indiziario, da valutare unitamente agli altri, dovendosi privilegiare il possesso sostanziale dei requisiti qualificanti rispetto al dato formale.
Il Fatto
Alla società sportiva dilettantistica venne notificato un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2013. L’Ufficio, riscontrata la mancata presentazione del modello EAS, rettificò la dichiarazione e rideterminò il reddito, qualificando l’ente come commerciale ai fini IRES e IRAP.
Il ricorso della società venne rigettato in primo grado e la decisione fu confermata in appello. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, qualificato il modello EAS come obbligo sostanziale, ritenne non eseguiti gli adempimenti richiesti. La società ha proposto ricorso per cassazione su due motivi, entrambi incentrati sulla violazione dell’art. 30 del d.l. n. 185 del 2008 e dell’art. 148 del d.P.R. n. 917 del 1986.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per connessione, e li accoglie. Il primo denuncia la falsa applicazione della disciplina delle agevolazioni e il disconoscimento della qualifica di ente non profit. Il secondo contesta la misura sanzionatoria, in contrasto con il principio di legalità. Il fulcro, però, è un altro: stabilire se la sola omissione del modello EAS possa sorreggere da sola la decadenza dal regime agevolato.
Il Collegio muove dal consolidato orientamento secondo cui la qualificazione come organismo senza fine di lucro dipende dall’atto costitutivo o dallo statuto, che deve escludere la devoluzione dei beni agli associati in caso di scioglimento. A questo requisito formale si aggiunge l’esigenza di una verifica in concreto dell’attività svolta, per evitare che lo schema associativo divenga lo schermo di un’attività commerciale esercitata in forma associata.
La Corte ribadisce di aver costantemente rifiutato un’impostazione puramente formale. Le agevolazioni fiscali per gli enti associativi non dipendono solo dalla presenza delle clausole statutarie previste dall’art. 148, comma 8, del TUIR, ma richiedono che il giudice di merito accerti, con motivazione adeguata, la conformità dell’attività concretamente svolta a quelle prescrizioni. Nel caso esaminato, la sussistenza dei requisiti statutari, oggettivi, civilistici e formali risulta pacifica e confermata dall’intera attività ispettiva.
Da qui la regola decisiva: se l’accertamento sulla spettanza del regime agevolato deve svolgersi anche in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, allora la sola mancata presentazione del modello EAS non può essere l’unico elemento indiziario a fondamento della revoca. Il modello, introdotto dall’art. 30, comma 1, del d.l. n. 185 del 2008 ed entrato in vigore dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 settembre 2009, integra un fatto idoneo a legittimare la verifica dell’Amministrazione, ma resta un elemento da valutare insieme agli altri, dovendosi privilegiare l’aspetto sostanziale.
La sentenza impugnata si è discostata da tali principi. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della decisione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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