Accollo del mutuo e sentenza ex art. 2932 cod. civ. (Cass. civ. Sez. II n. 5961 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che tiene luogo del contratto preliminare, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., deve necessariamente riprodurre il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche. Ne consegue che il giudice non può pronunciarla quando l’attore non abbia allegato gli elementi necessari a determinare la prestazione posta a carico del promissario acquirente, anche con riguardo ai ratei residui del mutuo oggetto di accollo. L’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dall’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto o miste di fatto e di diritto, che richiedono prove di contenuto diverso o un’attività assertiva ulteriore rispetto a quelle delle parti. La nullità della sentenza per omessa segnalazione della questione rilevabile d’ufficio si configura solo se la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere.
Il Fatto
La ricorrente aveva citato il promittente venditore davanti al Tribunale di Viterbo per ottenere una sentenza ex art. 2932 cod. civ. che producesse il trasferimento della proprietà di un’unità immobiliare, alle condizioni di un contratto preliminare del 2007, previo contestuale accollo delle rate residue di un mutuo fondiario. Il convenuto non si era costituito; era invece intervenuta la ex coniuge, chiedendo l’accertamento della simulazione del preliminare, concluso al solo fine di sottrarre l’immobile ai creditori del venditore.
Il Tribunale aveva dichiarato simulato il contratto e rigettato la domanda. In appello la intervenuta, intervenuta la rinuncia all’intervento accettata dalla ricorrente, il giudice aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di simulazione e, riproposta la domanda ex art. 2932 cod. civ., l’aveva rigettata per genericità delle allegazioni sui dati del mutuo. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello sollevato d’ufficio una questione nuova senza attivare il contraddittorio. La Corte ha respinto la censura, richiamando il principio secondo cui l’obbligo di stimolare il contraddittorio non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto o miste (Cass. Sez. II n. 1617 del 2022). Nella specie, il giudice si era limitato a valutare diversamente il materiale probatorio, evidenziando la carenza di allegazione probatoria dell’attrice, senza introdurre un tema nuovo.
Ha aggiunto la Corte che la nullità per omessa segnalazione di questione rilevabile d’ufficio si produce solo se la parte dolente prospetti le ragioni che avrebbe potuto far valere (Cass. Sez. I n. 12973 del 2018). Nel caso concreto la ricorrente non ha allegato gli elementi utili a superare la genericità rilevata, né con riferimento ai ratei già pagati, né a quelli ancora dovuti.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, censuravano l’errata applicazione dell’art. 1362 cod. civ., dell’art. 1273 cod. civ. e dell’art. 2932 cod. civ., sostenendo che il richiamo nel preliminare agli estremi dell’atto di mutuo fosse sufficiente a individuare la prestazione. La Corte ha confermato il principio per cui la sentenza ex art. 2932 cod. civ. deve riprodurre il medesimo assetto di interessi voluto dalle parti, senza modifiche (Cass. Sez. II n. 2824 del 2003).
Gli estremi del mutuo riportati nel contratto non bastavano, mancando qualsiasi riferimento al piano di ammortamento, alle scadenze dei ratei e ai pagamenti eseguiti. Poiché il prezzo di 50.000 euro era corrisposto mediante accollo del mutuo, l’attrice avrebbe dovuto dedurre che le rate non pagate al momento della pronuncia equivalevano a tale importo. La persistente carenza di allegazioni ha condotto al rigetto integrale del ricorso.
Nota della Redazione
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