Conto corrente aperto, domanda di ripetizione dell’indebito e prescrizione delle rimesse solutorie (Cass. civ. Sez. I n. 13364 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda con cui il correntista, in un conto corrente non ancora chiuso, chiede l’epurazione del saldo dagli addebiti illegittimi e dai versamenti solutori che li hanno scomputati contiene l’accertamento del carattere indebito di quei pagamenti e integra quindi la domanda di ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. Non si tratta di mero accertamento negativo del credito della banca. Ne consegue che l’eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie non può essere respinta sul presupposto che la ripetizione non sia stata domandata, dovendo il giudice del merito verificare la fondatezza dell’eccezione stessa. La qualificazione del conto come assistito da apertura di credito rileva ai fini del carattere solutorio delle rimesse, ma il vincolo di forma scritta ad substantiam previsto dall’art. 117 TUB opera solo dal 1992.

Il Fatto

Un correntista conveniva in giudizio la banca, davanti al Tribunale di Cagliari, chiedendo accertarsi l’invalidità delle condizioni economiche di un contratto di conto corrente acceso nel 1978: la clausola di determinazione degli interessi debitori per rinvio agli usi di piazza, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’addebito di commissione di massimo scoperto e commissione di affidamento non pattuite, oltre alla postergazione delle valute. Domandava il ricalcolo dei saldi.

Il Tribunale rigettava le domande. La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza non definitiva, dichiarava la nullità delle clausole impugnate e disponeva il prosieguo; con la sentenza definitiva accoglieva l’appello e determinava, sulla base di consulenza tecnica, il saldo contabile epurato degli effetti delle clausole nulle, condannando la banca alla restituzione. Respingeva l’eccezione di prescrizione della banca osservando che il correntista non aveva chiesto la ripetizione di somme percepite, ma solo l’accertamento negativo del credito della banca e l’esatta ricostruzione del saldo. La banca ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 2033 e 2934 cod. civ. e censura il rigetto dell’eccezione di prescrizione sulle rimesse. La banca sostiene che la domanda di ripetizione dell’indebito è ammessa anche con conto aperto: se il conto è chiuso dà luogo a condanna alla restituzione, se è aperto alla sola rideterminazione del saldo epurato.

La Corte ritiene la censura fondata. La Corte d’Appello ha trascurato che la domanda di accertamento del saldo epurato dagli addebiti illegittimi, e dai versamenti che li hanno scomputati, contiene la domanda di accertamento dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. Predicare il carattere solutorio di quei versamenti significa qualificarli come veri pagamenti, e chiederne l’accertamento indebito è esattamente il contenuto della ripetizione dell’indebito. Ha errato, dunque, la Corte territoriale nel ritenere non proposta la domanda e nel non esaminare la prescrizione.

Il secondo motivo censura la statuizione sull’apertura di credito risalente all’anno di apertura del conto, ritenendo vietato il ricorso a presunzioni per i contratti bancari soggetti, dal 1992, al vincolo della forma scritta ad substantiam ex art. 117 TUB. Il motivo è inammissibile: l’affidamento è stato accertato fin dal dicembre 1978, epoca anteriore alla normativa invocata, sicché la censura non si attaglia alla ratio decidendi.

Il terzo motivo contesta l’accertamento sull’assenza di un contratto successivo recante la determinazione del tasso, deducendo l’esistenza di un contratto di apertura di credito del 2007 sottoscritto dal correntista. La Corte lo dichiara inammissibile, perché configura una censura di merito che presuppone l’esame diretto degli atti.

Il quarto motivo, subordinato, deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., lamentando il mancato accertamento dell’inammissibilità delle domande presupposte. Non è assorbito, poiché subordinato al rigetto di tutti i motivi precedenti, mentre il primo è stato accolto. È inammissibile per difetto di attinenza alla ratio decidendi: la Corte d’Appello non ha dichiarato inammissibile la ripetizione, ma ha ritenuto che non fosse stata proposta.

Il ricorso è accolto nel primo motivo, gli altri sono inammissibili. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

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