Trattamento fine mandato amministratori deducibile senza vincoli del t.f.r. (Cass. civ. Sez. V n. 30975 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di redditi di impresa, l’art. 105 T.U.I.R. non estende al trattamento di fine mandato degli amministratori di società il limite di deducibilità previsto per il t.f.r. dei lavoratori subordinati, pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. In mancanza di una norma che imponga l’ammortamento delle quote secondo le forme dettate per i dipendenti, non è applicabile l’art. 2120 cod. civ.. Le quote accantonate sono pertanto deducibili per competenza, purché la previsione del trattamento risulti da un atto scritto di data certa anteriore all’inizio del rapporto che ne specifichi l’importo; in difetto opera il principio di cassa dell’art. 95, comma 5, T.U.I.R.

Il Fatto

Con avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2011, l’Amministrazione finanziaria contestava a una società di ristorazione l’indebita deduzione di accantonamenti per trattamento di fine mandato in favore degli amministratori, per un importo complessivo di euro 67.881,00. Secondo l’Ufficio, poiché in quell’anno non erano stati corrisposti compensi agli amministratori, non esistevano quote accantonabili da portare in deduzione. Il maggior reddito accertato, pari a euro 113.239,00, veniva imputato pro quota alle socie ai sensi dell’art. 105 T.U.I.R., con successivi avvisi.

Società e socie impugnavano gli atti impositivi. Riuniti i ricorsi, la Commissione Tributaria Provinciale li accoglieva e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello dell’Ufficio. L’Amministrazione finanziaria ricorreva allora per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 105, commi 1 e 4, d.P.R. n. 917 del 1986.

La Motivazione della Corte

Il motivo è dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile. Secondo la ricorrente, il rinvio alla disciplina civilistica contenuto nell’art. 105 T.U.I.R. avrebbe carattere generale, con la conseguenza che anche fiscalmente l’accantonamento annuale non potrebbe superare il compenso dovuto per l’anno diviso per 13,5.

La Corte esclude tale lettura. In controversie analoghe, anche tra le stesse parti (Cass. n. 3385/2025, Cass. n. 15966 del 2024, Cass. n. 25435/2022), è già stato affermato che, in assenza di una norma che obblighi le società ad ammortizzare le quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, non può applicarsi l’art. 2120 cod. civ., dettato per questi ultimi (Cass. n. 25435 del 2022; Cass. n. 24848 del 2020).

Il Collegio richiama il principio consolidato in tema di redditi di impresa: in ragione del combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 T.U.I.R., le quote accantonate per il trattamento di fine mandato degli amministratori sono deducibili in ciascun esercizio secondo il principio di competenza, purché la previsione risulti da un atto scritto di data certa anteriore all’inizio del rapporto che ne specifichi l’importo. In mancanza, opera il principio di cassa dell’art. 95, comma 5, T.U.I.R.

Quanto al profilo relativo all’assenza di un atto di data certa, la censura è inammissibile: l’Amministrazione non prende specifica posizione a fronte delle affermazioni della Commissione Tributaria Regionale, che aveva individuato il verbale di assemblea dell’8 marzo 2011 quale titolo costitutivo del trattamento. Si tratta di accertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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