Motivazione apparente e prova presuntiva nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 34290 del 27.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetta dal vizio di motivazione apparente, in violazione degli artt. 132 e 118 c.p.c., dell’art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111, comma 6, Cost., la sentenza di appello che neghi l’esistenza del ruolo di fatto del contribuente con formule meramente assertive, senza esplicitare le ragioni del convincimento né confutare le deduzioni dell’Ufficio. In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti, articolando il procedimento logico nella previa analisi di tutti gli elementi indiziari e nella successiva valutazione complessiva di quelli isolati, onde verificarne la convergenza. La motivazione che ometta di chiarire su quali prove si sia fondato il convincimento è nulla.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate ha notificato al contribuente due atti di accertamento della responsabilità, relativi all’anno d’imposta 2012, ai sensi degli artt. 36 del D.P.R. n. 602/1973 e 2495 c.c., per le obbligazioni tributarie di una società estinta, incorporante di altra società di cui il contribuente era stato socio e amministratore di diritto. L’Ufficio ha sostenuto che il contribuente avesse posto in essere un meccanismo fraudolento, con emissione di fatture per prestazioni inesistenti e successivo incasso dei proventi tramite rivalutazione e cessione di quote.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado ha accolto il ricorso, escludendo i presupposti soggettivi dell’art. 36 del D.P.R. 602/1973. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha respinto l’appello dell’Ufficio, qualificando le sue argomentazioni come mera suggestione e negando valore probatorio alle risultanze del procedimento penale, conclusosi con archiviazione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per connessione logico-giuridica, e li ritiene fondati. Il primo denuncia la motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; il secondo censura la violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver considerato la prova presuntiva offerta dall’Ufficio.
La sentenza impugnata si limita ad affermare in modo assiomatico la mancanza di prova del ruolo di fatto del contribuente, riducendosi a una sequenza di formule assertive che negano efficacia probatoria agli elementi indicati dall’Ufficio, senza chiarire le ragioni della loro irrilevanza. Tale omissione integra il vizio di motivazione apparente, poiché la pronuncia risulta inidonea a esplicitare le ragioni della decisione, come richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992.
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui la nullità per motivazione mancante o apparente ricorre quando non sia individuabile il percorso argomentativo della pronuncia, funzionale alla sua comprensione e alla verifica in sede di impugnazione, anche quando il giudice ometta di chiarire su quali prove abbia fondato il convincimento (Cass. n. 29721 del 2019; Cass. n. 27112 del 2018; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 16611 del 2018; Cass. n. 26477 del 2022; Cass. n. 33201 del 2023).
Quanto al profilo presuntivo, la Corte rileva che il giudice di appello ha omesso di vagliare analiticamente e globalmente le circostanze indiziarie dedotte dall’Amministrazione, rimaste sostanzialmente incontestate. Si richiama il principio per cui il fatto ignoto è di regola desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti, con analisi preliminare degli elementi e successiva valutazione complessiva della loro concordanza (Cass. n. 9054 del 2022; Cass. n. 14151 del 2022). Pertanto il ragionamento presuntivo svolto dal giudice di appello risulta viziato.
Ne consegue l’accoglimento di entrambi i motivi, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese.
Nota della Redazione
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