Inammissibile il ricorso che chiede alla Cassazione un nuovo giudizio di merito (Cass. civ. Sez. III n. 19489 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione e di omesso esame di un fatto decisivo, tende in realtà a contrapporre alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura delle risultanze istruttorie è inammissibile. L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove costituiscono attività riservate al giudice del merito, insindacabili in sede di legittimità quando sorretti da motivazione adeguata. La motivazione per relationem rispetto alla decisione di primo grado non è di per sé nulla, ove il giudice d’appello spieghi in modo piano e completo il percorso logico-giuridico seguito. Il vizio di motivazione è denunciabile nei limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che non ne ammette la deduzione per mera insufficienza.
Il Fatto
Una società concessionaria di un locale adibito a officina meccanica conveniva in giudizio il condominio per il risarcimento dei danni subiti a seguito di fenomeni infiltrativi verificatisi tra il luglio 2010 e il febbraio 2012, provenienti dal marciapiede perimetrale condominiale, che avevano condotto alla cessazione dell’attività. Il condominio resisteva e chiamava in causa la propria compagnia assicurativa, rimasta contumace.
Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che il pregiudizio economico fosse riconducibile a fatti già dedotti in un precedente giudizio definito con sentenza passata in giudicato e che, in ogni caso, non fosse provata la riferibilità dei danni allegati ai nuovi fenomeni infiltrativi. La Corte d’appello dichiarava l’appello inammissibile per difetto di interesse, condannando la società appellante alle spese. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
I tre motivi — nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo, ulteriore nullità per violazione degli stessi parametri — sono esaminati congiuntamente per l’evidente vincolo di connessione e dichiarati tutti inammissibili.
La Corte rileva che, in via generale, la società ricorrente formula una censura diretta a denunciare un vizio di motivazione, per un verso non più deducibile nei termini dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e per l’altro insussistente: la motivazione del giudice d’appello, lungi dall’essere nulla o omessa, illustra in modo piano e adeguato il percorso logico-giuridico seguito per condividere la decisione di primo grado.
La ricorrente non si confronta con quanto effettivamente motivato dalla sentenza impugnata. Si limita a sostenere che la motivazione sarebbe redatta per relationem rispetto alla decisione di primo grado, ma non coglie il nucleo della ratio decidendi dell’appello: la Corte territoriale ha ritenuto che la preclusione del dedotto e deducibile, posta a fondamento del rigetto, non fosse stata oggetto di alcuna censura da parte dell’appellante, che aveva incentrato le doglianze unicamente sulla ravvisata carenza probatoria circa la riconducibilità dei danni ai nuovi fenomeni infiltrativi.
Nel denunciare formalmente il vizio di omesso esame, la ricorrente introduce nella sostanza profili di fatto, chiedendo alla Cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello del giudice di merito, debitamente motivato e perciò insindacabile in sede di legittimità, come affermato dai precedenti richiamati (Cass. n. 16467 del 2017; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 13485 del 2014; Cass. n. 16499 del 2009). Tanto l’accertamento dei fatti quanto l’apprezzamento delle risultanze istruttorie competono al giudice del merito, cui spetta anche la scelta, insindacabile, delle prove ritenute più idonee.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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