Capitalizzazione trimestrale non approvata specificamente e mancata consegna del contratto (Cass. civ. Sez. I n. 33194 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito della forma scritta ad substantiam previsto dall’art. 117, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 385/1983 attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell’accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale. L’omessa consegna di copia del contratto non produce alcuna nullità negoziale, potendo al più integrare un profilo di responsabilità per violazione di norme di comportamento. La forma scritta imposta dal d. lgs. n. 385/1983 è idonea a soddisfare il requisito formale anche in relazione alla clausola di determinazione degli interessi superiori al saggio legale di cui all’art. 1284, terzo comma, cod. civ., senza necessità di una distinta pattuizione scritta. La capitalizzazione trimestrale degli interessi, ove prevista, richiede invece la specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ. e dell’art. 6 della Delibera CICR 9 febbraio 2000, non essendo sufficiente il mero richiamo numerico alla clausola privo di indicazione, anche sommaria, del relativo contenuto.
Il Fatto
Una società aveva acceso presso una banca una serie di rapporti di conto corrente e di anticipazione finanziaria, tutti chiusi al momento della domanda. Gli addebiti per interessi, commissioni e spese erano stati girocontati sul conto corrente di corrispondenza. La correntista aveva contestato l’addebito di interessi ultralegali mai convenuti per iscritto, l’accredito di interessi in misura inferiore a quella legale, l’addebito di commissioni di massimo scoperto e di capitalizzazione trimestrale, chiedendo la nullità totale o parziale dei contratti.
Il Tribunale aveva respinto integralmente la domanda. La Corte d’appello, riformando parzialmente, aveva riconosciuto un credito di ripetizione di indebito pari a € 113.336,70, escludendo il maggior danno perché non provato. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla banca.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente lamentava la nullità dei contratti per la mancata consegna di copia alla cliente, dedotta per la prima volta nel giudizio di secondo grado. La Corte ha ritenuto il mezzo infondato. Il requisito della forma scritta si esaurisce nella veste esteriore del contratto e non si estende alla consegna del documento. L’obbligo di consegna è un obbligo di comportamento, complementare al vincolo di forma e volto ad agevolare l’esercizio dei diritti del cliente; la sua violazione non incide sulla validità del negozio, ma può al più fondare una responsabilità, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 26724 e 26725 del 2007. Il rigetto implicito della deduzione da parte della Corte territoriale è dunque corretto.
Con il secondo motivo la ricorrente assumeva che la sola forma scritta richiesta dall’art. 117 T.U.B. non sarebbe bastevole ai fini della pattuizione di interessi ultralegali, restando pur sempre necessaria una specifica pattuizione ex art. 1284 cod. civ. Anche tale censura è stata respinta. La Corte ha ribadito che l’adozione della forma scritta di cui all’art. 117 del d. lgs. n. 385/1983 integra il requisito formale con riguardo a tutte le clausole per le quali la legge prevede il vincolo di forma scritta, compresa quella sugli interessi superiori al saggio legale. La validità formale del contratto si estende alle singole clausole, per l’omogeneità di ratio tra la norma bancaria e l’art. 1284 cod. civ., come affermato dalla Cass. n. 24591 del 2019 e dalla Cass. n. 19298 del 2022. La mancata sottoscrizione dell’istituto di credito, sul punto, non rileva.
Fondato è invece il terzo motivo. Il contratto di conto corrente di corrispondenza conteneva una clausola di capitalizzazione trimestrale e una previsione finale di approvazione specifica ex art. 1341 cod. civ. di alcune clausole. La Corte ha accertato che l’elencazione richiama ciascuna clausola con una sommaria indicazione tra parentesi del contenuto, con l’unica, determinante, eccezione dell’art. 7, relativo alla capitalizzazione, richiamato solo con l’indicazione numerica e senza alcuna specificazione. Nel caso di condizioni generali di contratto il richiamo numerico è sufficiente solo se non cumulativo, salvo che sia accompagnato da un’indicazione del contenuto, ovvero quando la legge preveda la forma scritta per la valida stipula: qui ricorre proprio l’art. 6 della Delibera CICR 9 febbraio 2000. La previsione è quindi inidonea a integrare la specifica approvazione richiesta per la capitalizzazione trimestrale, e il motivo va accolto.
Inammissibile è il quarto motivo, con cui si deduceva la motivazione apparente per l’uso della congiunzione “anche” in riferimento ai documenti prodotti. La Corte ha confermato che l’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato, consente di denunciare solo l’anomalia motivazionale ridotta al minimo costituzionale, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Il giudice non è tenuto a dare conto di ogni singola risultanze né a confutare ogni argomentazione, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi posti a fondamento del convincimento.
Il ricorso è stato accolto limitatamente al terzo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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