Ricorso tardivo improcedibile se l’indisponibilità dell’atto non è provata (Cass. civ. Sez. V n. 34437 del 28.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il tardivo deposito dell’originale del ricorso per cassazione, oltre il termine di venti giorni dall’ultima notificazione, ne determina l’improcedibilità, rilevabile d’ufficio e non esclusa dalla mancata eccezione del controricorrente. Il ricorrente può evitarla chiedendo la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., non appena cessato l’impedimento, e depositando contestualmente l’atto. La causa non imputabile, tuttavia, deve essere provata: l’indisponibilità dell’atto per fatto dell’ufficio, allegata ma non documentata, non giustifica la rimessione.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento a fini Ires e Irap emesso per l’anno di imposta 2007 nei confronti di una società agricola. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettato l’appello della contribuente, ritenendo operativo il raddoppio dei termini per l’accertamento in presenza degli estremi dell’obbligo di denuncia, anche per l’Irap.
Contro tale decisione la parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi e resistito con controricorso dall’Agenzia delle entrate. Il ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. per l’adunanza camerale, con memoria illustrativa della difesa erariale. La questione decisiva, tuttavia, si sposta sul piano processuale, per il tardivo deposito dell’originale del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso. Il ricorso è stato spedito il 24/02/2020, mentre il termine ultimo ex art. 327 cod. proc. civ. scadeva il 23/02/2020, prorogato al giorno successivo ai sensi dell’art. 155 cod. proc. civ. in quanto domenica.
Il problema riguarda il deposito. Il ricorso risulta notificato il 24-25/02/2020 e spedito per posta il 12/06/2020, oltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ. a pena di improcedibilità. La Corte richiama il principio per cui il tardivo deposito dell’originale comporta l’improcedibilità, rilevabile d’ufficio e non esclusa dalla mancata eccezione del controricorrente.
Il ricorrente può tuttavia evitare la declaratoria chiedendo, non appena cessato l’impedimento, la rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., e depositando contestualmente l’atto non potuto depositare nei termini. La Corte richiama sul punto il proprio precedente Cass. n. 22092 del 2019.
Nel caso di specie la parte ha effettivamente proposto l’istanza, allegando che, a causa dell’emergenza Covid e delle disposizioni di accesso all’UNEP, il ritiro dell’atto sarebbe dovuto avvenire il 22/05/2020, ma si era reso possibile solo l’8/06/2020. Da qui la tesi della tempestività del deposito, al netto del periodo di sospensione emergenziale dal 9/03/2020 all’11/05/2020.
L’assunto è però rimasto privo di prova. La certificazione UNEP, di cui la parte aveva riservato il successivo deposito, non è stata depositata. La Corte osserva inoltre che, anche volendo far riferimento alla data del 22/05/2020, il deposito sarebbe comunque tardivo, perché avrebbe dovuto avvenire entro l’1/06/2020, essendo il 30/05 sabato. Non resta quindi che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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