Nullità della sentenza di rinvio per violazione della regola di alterità del giudice (Cass. civ. Sez. 5 n. 17070 del 31.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che dispone il rinvio a norma dell’art. 383, comma 1, cod. proc. civ. contiene una duplice statuizione: di competenza funzionale, nella parte in cui individua l’ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio, e di alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato. Se il giudizio di rinvio si svolge davanti a un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, è violata la statuizione sull’alterità e sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ., senza che sia necessaria la ricusazione, essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull’alterità.

Il Fatto

La contribuente aveva impugnato gli avvisi di liquidazione e le sanzioni emesse dall’Agenzia delle Entrate, contestando l’errata determinazione dell’imposta di registro. Dopo il rigetto del ricorso in primo e secondo grado, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15744/2020, aveva accolto il ricorso, cassando la sentenza e disponendo il rinvio alla CTR di Potenza in diversa composizione.

Riassunto il giudizio, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, con sentenza n. 213/2023, aveva rigettato l’appello. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo vizi motivazionali e violazione di legge, e contestando la nullità della sentenza per violazione della regola di alterità del giudice, essendo stato presente nel collegio di rinvio un magistrato già componente del collegio che aveva emesso la sentenza cassata.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato preliminarmente il secondo motivo di ricorso, in applicazione del principio della ragione più liquida, in quanto la corretta composizione del collegio costituisce logico presupposto delle eventuali successive censure di violazione di legge. Il motivo è stato ritenuto fondato e assorbente.

La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui la sentenza che dispone il rinvio ai sensi dell’art. 383, comma 1, cod. proc. civ. contiene una duplice statuizione: una di competenza funzionale, relativa all’individuazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio, e una sull’alterità del giudice, rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato.

Ne consegue che, se il giudizio di rinvio si svolge davanti a un giudice collegiale del quale faccia parte anche uno solo dei magistrati che hanno partecipato alla pronuncia cassata, la statuizione sull’alterità risulta violata, con conseguente nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ., senza che occorra far ricorso alla ricusazione. La Corte ha confermato tale principio, richiamando le Sezioni Unite n. 5087 del 2008 e la successiva giurisprudenza di legittimità.

Nel caso di specie, la parte aveva allegato il proprio fascicolo, dal quale emergeva l’identità di uno dei componenti del collegio che aveva deciso la sentenza impugnata con uno dei giudici autori della pronuncia oggetto del precedente rinvio. La Corte ha pertanto accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbita la censura relativa alla valutazione della prova, in quanto logicamente successiva all’accertamento della corretta composizione del collegio.

La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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