Ripetizione dell’indebito bancario: onere probatorio del correntista e limiti della CTU (Cass. civ. Sez. I n. 34637 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella causa di ripetizione dell’indebito promossa dal correntista, l’onere probatorio grava sull’attore, che deve documentare l’andamento del rapporto mediante la produzione di tutti gli estratti conto e provare l’inesistenza della causa debendi dei pagamenti effettuati, producendo il contratto che contiene le clausole contestate. La consulenza tecnica d’ufficio non può supplire alle lacune documentali delle parti, potendo accertare solo i fatti accessori e non i fatti principali, il cui onere di allegazione e prova ricade sulle parti. Il giudizio di inattendibilità della ricostruzione contabile operata dal CTU costituisce valutazione di fatto rimessa al giudice di merito, insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
Il Fatto
Una società titolare di un rapporto di conto corrente bancario conviene in giudizio, davanti al Tribunale, la banca per ottenere l’accertamento della nullità delle clausole contrattuali e la condanna alla restituzione, per ripetizione di indebito, di oltre un milione di euro, calcolata dalla CTU di primo grado. Il Tribunale respinge le domande, ritenendo che l’attrice non abbia assolto all’onere di documentare l’andamento del rapporto, mancando alcuni estratti conto e i contratti istitutivi.
La società propone appello davanti alla Corte d’Appello di Bologna, che dichiara la legittimazione passiva della banca succeduta ma conferma il rigetto nel merito: l’appellante non aveva provato l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti. Ricorre per cassazione con due motivi; la banca resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che censura il rigetto delle eccezioni di decadenza sulle difese tardive della banca, è inammissibile per genericità, mancando l’indicazione specifica delle eccezioni ritenute decadute. La decisione di secondo grado, del resto, non si fonda su questioni di rito e la formula “ogni altra istanza ed eccezione disattesa” è mera clausola di stile. La banca, contumace in primo grado, aveva formulato solo mere deduzioni difensive, ammissibili anche in appello, e non eccezioni in senso stretto.
Il secondo motivo investe il riparto dell’onere della prova. La Corte ribadisce la regola consolidata: quando è la banca ad agire per far valere il proprio credito, grava su di essa l’onere di produrre l’intera documentazione; quando invece è il correntista ad agire per l’accertamento negativo del debito e la ripetizione degli indebiti, ricade su di lui l’onere di documentare l’andamento del rapporto con tutti gli estratti conto e di provare l’inesistenza della causa giustificativa mediante la produzione del contratto contenente le clausole contestate.
Nel caso concreto, il contratto prodotto reca un numero di rapporto diverso da quello indicato negli estratti conto e difetta del prospetto delle condizioni economiche. Per il conto principale, attivato dal 1996 in poi, non è stato prodotto alcun contratto scritto. Il consulente, pur autorizzato ad acquisire le schede contabili, ha sviluppato tre ipotesi ricostruttive, ma la ricostruzione resta frammentaria e priva del riscontro con le clausole contrattuali.
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 3086 del 2022, secondo cui il consulente può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite necessari a rispondere ai quesiti, purché non si tratti dei fatti principali, che è onere delle parti allegare. La CTU, quindi, non può sostituire la prova documentale mancante.
Quanto all’art. 119 TUB, la richiesta era caduta solo sugli estratti conto anteriori al 1996 e non su quelli successivi; è errata la tesi che limita la decennalità alle singole operazioni, essendo pacifica la riferibilità della norma a tutta la documentazione contabile. L’istanza di esibizione, non accolta e non reiterata nelle conclusioni, è caduta in decadenza. Le contestazioni sulla valutazione della CTU si risolvono in un’inammissibile censura del giudizio di fatto, insindacabile se adeguatamente motivato. La domanda di maggior danno resta assorbita.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.