Inammissibilità prova testimoniale simulazione eccepibile solo prima assunzione (Cass. civ. Sez. II n. 679 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le limitazioni all’ammissibilità della prova testimoniale della simulazione contrattuale, poste dall’art. 1417 c.c., non attengono a ragioni di ordine pubblico ma tutelano interessi di natura privatistica. Ne consegue che la loro violazione non è rilevabile d’ufficio dal giudice e non è deducibile dalla parte se non proposta in sede di ammissione della prova ovvero nella prima istanza o difesa successiva alla sua assunzione. La violazione del divieto integra una nullità relativa, soggetta al regime dell’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ. La mera contestazione della fattispecie simulatoria o della formulazione dei capitoli avversari non equivale alla proposizione di una specifica eccezione di inammissibilità, con la conseguenza che l’eccezione formulata per la prima volta con i motivi di appello è tardiva.
Il Fatto
Un soggetto conveniva davanti al Tribunale di Lamezia Terme la coniuge, chiedendo dichiararsi la simulazione assoluta della compravendita immobiliare intercorsa tra le parti e la conseguente inefficacia, nei propri confronti, della successiva vendita a terzi, con condanna della convenuta alla restituzione del prezzo incassato. La convenuta contestava nel merito.
Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dall’attore. Il Tribunale dichiarava la simulazione assoluta e condannava la convenuta alla restituzione della somma. La Corte d’appello di Catanzaro rigettava il gravame, rilevando tra l’altro che la questione di inammissibilità della prova non era stata proposta in primo grado e che la simulazione risultava confermata dal compendio probatorio. La soccombente proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 1417 e 2724 c.c.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, connessi sul piano logico e giuridico, e li ritiene entrambi infondati. Il nucleo della questione riguarda il regime di rilevabilità del divieto di prova testimoniale della simulazione tra le parti.
Il giudice di merito aveva osservato che l’eccezione di inammissibilità non era stata sollevata in primo grado, neppure in sede di precisazione delle conclusioni, e che pertanto la stessa risultava improponibile in appello. La Corte condivide tale rilievo e ne esplicita il fondamento.
Le limitazioni poste dall’art. 1417 c.c. non rispondono a esigenze di ordine pubblico, ma sono dettate a tutela di interessi privatistici. Da ciò deriva una duplice conseguenza: la violazione non può essere rilevata d’ufficio dal giudice e non è deducibile dalla parte se non sia stata eccepita in sede di ammissione della prova o nella prima istanza o difesa successiva. Sul punto la Corte richiama i propri precedenti (Sez. II n. 24538 dell’11.08.2023; Sez. III n. 3177 del 05.03.2002; Sez. I n. 551 del 19.01.2000; Sez. III n. 4564 del 22.05.1997).
La decisione qualifica poi la violazione dell’art. 1417 c.c. — al pari di quella degli artt. 2721 e 2722 c.c. — come nullità relativa, soggetta al regime dell’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ. Ne segue che l’eccezione non soggiace alle preclusioni ordinarie previste per le eccezioni non rilevabili d’ufficio, ma al diverso limite della prima istanza o difesa successiva all’assunzione della prova (Sez. III n. 6312 del 02.03.2023; Sez. III n. 14274 del 08.06.2017; Sez. VI-2 n. 16377 del 17.07.2014; Sez. II n. 11771 del 21.05.2007).
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte rileva che nessuna eccezione di nullità era stata avanzata contro l’ordinanza ammissiva delle prove, neanche dopo l’assunzione o all’atto della precisazione delle conclusioni in primo grado. La mera contestazione dell’esistenza della simulazione, così come la generica doglianza sull’irrilevanza dei capitoli avversari, non equivale a una specifica eccezione di inammissibilità. L’eccezione proposta per la prima volta con i motivi di appello è stata pertanto correttamente considerata tardiva. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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