Appello tributario, onere di specificità assolto con la ripetizione dei motivi (Cass. civ. Sez. V n. 34638 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’onere di specificità dei motivi di appello, previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, è assolto dall’Amministrazione finanziaria che in secondo grado ribadisca e riproponga le stesse ragioni e argomentazioni già poste a sostegno della legittimità del proprio operato in primo grado. La norma richiede motivi specifici e non nuovi motivi, in coerenza con il carattere devolutivo pieno dell’appello, che non è limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado ma mira al riesame della causa nel merito. Irrilevante è che le ragioni di impugnazione siano desunte dagli argomenti già valorizzati nella sentenza di primo grado, poiché la parte può fondare le proprie critiche su quanto già illustrato per asseverare la fondatezza della propria tesi.

Il Fatto

A seguito di una verifica fiscale a carattere generale, la società contribuente riceveva un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2005, con il quale erano rideterminati i tributi dovuti, richiesti gli interessi e irrogate le relative sanzioni. La società impugnava l’atto davanti alla CTP, che accoglieva in parte il ricorso.

L’Ufficio proponeva appello e la CTR della Sicilia dichiarava inammissibile l’impugnazione per difetto di specificità dei motivi. Avverso tale pronuncia l’Amministrazione finanziaria ricorreva in Cassazione con tre motivi; resisteva la società contribuente con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. e dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di appello erroneamente ritenuto inammissibile l’atto di appello dell’Ufficio. La Corte lo ha ritenuto fondato.

Il passaggio centrale riguarda la distinzione tra motivi specifici e nuovi motivi. L’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 richiede che il ricorso in appello contenga i motivi specifici dell’impugnazione, non già motivi nuovi. Ne deriva che l’Amministrazione finanziaria, la quale si limiti a ribadire le ragioni già spese in primo grado a sostegno della legittimità del proprio operato, non incorre in alcuna carenza dell’onere di impugnazione specifica.

La Corte fonda la conclusione sul carattere devolutivo pieno dell’appello, qualificato come mezzo di impugnazione non circoscritto al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto a ottenere il riesame della causa nel merito. Ciò che rileva è la specificità della critica, non la sua novità rispetto alle difese di primo grado.

Il Supremo Collegio ha verificato in concreto che l’atto di appello aveva effettivamente riproposto le ragioni fondate sul contenuto dell’atto impositivo censurato in primo grado, desumendolo sia dall’atto di appello prodotto come allegato, sia dalla stessa pronuncia impugnata, nella quale il giudice del gravame aveva illustrato in modo articolato la vicenda processuale. Ha escluso rilievo al fatto che tali ragioni fossero desunte dagli argomenti già valorizzati dalla sentenza di primo grado, richiamando a sostegno un indirizzo consolidato (Cass. n. 30525/2018; Cass. n. 7369/2017; Cass. n. 1200/2016; Cass. n. 14908/2014; Cass. n. 3064/2012).

Nel ritenere generico l’atto di appello, la pronuncia di merito ha quindi commesso l’errore di diritto denunciato. La sentenza è stata cassata con rinvio, in diversa composizione, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia; gli altri motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, comma 2, cod. proc. civ., in relazione alla condanna alle spese, sono rimasti assorbiti. Il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi su tutti i motivi di impugnazione e rivalutare anche la statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

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