Ricorso inammissibile se chiede revisione del fatto e delle prove (Cass. civ. Sez. II n. 10203 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che contrapponga alla ricostruzione del fatto e delle prove operata dal giudice di merito una lettura alternativa del compendio istruttorio è inammissibile, risolvendosi in un’istanza di revisione del convincimento di merito estranea alla natura del giudizio di legittimità. L’esame dei documenti e delle prove, il giudizio di attendibilità e la scelta tra le risultanze probatorie costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, che non incontra altro limite che l’indicazione delle ragioni del proprio convincimento. Quanto al governo delle spese, il sindacato di legittimità è limitato a verificare che non siano poste a carico della parte vittoriosa, restando la compensazione espressione di potere discrezionale. Il collegio chiamato a decidere ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. non è incompatibile con il presidente o il consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, perché questa non ha funzione decisoria.
Il Fatto
La ricorrente aveva evocato in giudizio la convenuta davanti al Tribunale competente, invocando la condanna ad arretrare un fabbricato realizzato in violazione delle norme sulle distanze tra edifici e il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ordinando l’arretramento dell’edificio fino a dieci metri dalla parete finestrata dell’immobile attoreo.
La Corte di Appello ha riformato la decisione di primo grado, rigettando la domanda. Avverso la pronuncia di secondo grado la parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, rispettivamente sulla qualificazione delle aperture come vedute e sulla compensazione delle spese. Dopo la comunicazione della proposta di definizione accelerata, la ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta in via preliminare una questione di composizione, dandosi atto che, dopo la pubblicazione delle Sezioni Unite n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato che abbia formulato la proposta ex art. 380-bis c.p.c. a far parte, ed eventualmente a essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio. La proposta non ha funzione decisoria e non può assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente costituisce fase autonoma di riesame della proposta.
Sul primo motivo, con cui si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968, degli artt. 900 e ss. c.c. e dell’art. 116 c.p.c., oltre all’omesso esame di fatto decisivo, la Corte osserva che le censure si risolvono in contestazioni di merito relative all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove. Il giudice di appello aveva ritenuto non provata la preesistenza di finestre aventi le caratteristiche di vedute sulla parete del fabbricato in aderenza al quale è stato realizzato il nuovo edificio, con ciò escludendo l’integrazione dell’onere probatorio gravante sulla parte ricorrente.
La motivazione impugnata non risulta affetta da apparenza né da illogicità manifesta, ed è idonea a integrare il minimo costituzionale, dando atto dell’iter logico-argomentativo seguito. Il ricorrente, contrapponendo alla ricostruzione prescelta una lettura alternativa del compendio istruttorio, non tiene conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa a ottenere una nuova pronuncia sul fatto.
Quanto al secondo motivo, concernente il governo delle spese, il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca quanto in quella di concorso di altri giusti motivi, sia la loro quantificazione.
Il collegio condivide il contenuto della proposta e dichiara il ricorso inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e, ai sensi del terzo comma, ultima parte, dell’art. 380-bis c.p.c., al pagamento dell’ulteriore somma prevista dall’art. 96 c.p.c. in favore della controricorrente e di una somma in favore della cassa delle ammende. Dà inoltre atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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