Accise gas naturale esigibili alla fatturazione al consumatore finale (Cass. civ. Sez. V n. 34648 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accise sul gas naturale, il fatto generatore dell’obbligazione tributaria sorge con la fabbricazione o l’importazione, mentre l’esigibilità è condizionata all’immissione in consumo. Per il gas naturale l’immissione in consumo coincide con la fornitura al consumatore finale, ossia con la fatturazione a quest’ultimo, dovendosi tener conto dell’art. 26 del d.lgs. n. 504/1995. Le cessioni intermedie tra operatori, non avendo realizzato la condizione di esigibilità, restano sottratte alla pretesa impositiva e hanno mera rilevanza privatistica. Grava sul contribuente l’onere di provare la cessione a terzi del gas in assenza di immissione al consumo.

Il Fatto

Una società operante nel settore del gas naturale impugnava un avviso di pagamento e il conseguente atto di irrogazione sanzioni, relativi al mancato versamento delle accise sul gas naturale per l’anno d’imposta 2010. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi, dolendosi dell’omesso esame di fatti decisivi e della violazione dell’art. 26 del TUA, sostenendo che le accise non fossero esigibili in assenza di immissione al consumo dei quantitativi contestati.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la struttura dell’accisa richiamando la propria giurisprudenza (Cass. n. 10684 del 2020), che evidenzia la sfasatura tra il fatto generatore dell’obbligazione tributaria e la condizione di esigibilità. L’art. 2 del TUA stabilisce che l’obbligazione sorge con la fabbricazione o l’importazione e che i diritti di accisa sono esigibili all’atto dell’immissione in consumo nel territorio dello Stato.

Con specifico riferimento al gas naturale, l’art. 26, primo comma, del TUA assoggetta ad accisa il gas destinato alla combustione per usi civili e industriali al momento della fornitura ai consumatori finali. Il successivo comma 7 individua quali obbligati al pagamento i soggetti che procedono alla fatturazione del gas ai consumatori finali, con diritto di rivalsa.

Ne deriva che, per il gas naturale, il momento dell’immissione in consumo coincide con la cessione al consumatore finale, mentre le cessioni intermedie sono sottratte alla pretesa impositiva (Cass. n. 7183 del 2023). La Corte conferma che nessuna violazione di legge è imputabile al giudice di appello, che ha legittimamente individuato il momento di esigibilità nella fatturazione al cliente finale, in linea con Cass. n. 34086 del 2019.

Quanto alla presunzione di cessione, la differenza tra i quantitativi di gas acquistato e quelli dichiarati costituisce una presunzione legittima (Cass. n. 2229 del 2025); il contribuente non ha fornito la prova della cessione a terzi, non risultando regolarmente fatturata la cessione al grossista. Il primo motivo, volto a censurare la valutazione dei fatti, è inammissibile sotto il profilo della motivazione (Cass. S.U. n. 8053 del 2014). Infine, l’omessa valutazione di una perizia di parte non costituisce fatto storico di cui possa dolersi l’omesso esame. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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